C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 08/03/2019 – Delibera – gara del 5/ 3/2019 COMPRENSORIO ARCHI CALCIO – REGGIOMEDITERRANE

gara del 5/ 3/2019 COMPRENSORIO ARCHI CALCIO - REGGIOMEDITERRANE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società COMPRENSORIO ARCHI CALCIO; visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17,comma1,e 18 comma 1 lett.b) e g) del C.G.S. delibera 1. infliggere alla società la punizione sportiva COMPRENSORIO ARCHI CALCIO della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2. penalizzare la società COMPRENSORIO ARCHI CALCIO di UN punto in classifica; 3. infliggere alla società COMPRENSORIO ARCHI CALCIO l'ammenda di € 400,00 per terza rinuncia.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it