C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 21/03/2019 – Delibera – Gara del 2/ 2/2019 CITTA DI COSENZA C5 – C.T.MAESTRELLI CALCIO A

Gara del 2/ 2/2019 CITTA DI COSENZA C5 - C.T.MAESTRELLI CALCIO A

Il Giudice Sportivo Territoriale, letta la delibera pubblicata nel C.U. n.125 del 13/03/2019 con la quale la Corte Sportiva di Appello Territoriale ha annullato quella di Iº grado pubblicata nel precedente C.U. n.117 del 21/02/2019; visti gli atti relativi alla gara di cui in narrativa, nonché il reclamo fatto pervenire dalla società C.T.Maestrelli C5 con il quale si chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Riconosciuto Walter benchè squalificato; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Città di Cosenza C5 con le quali si chiede: - In via preliminare che il reclamo venga dichiarato inammissibile per non averlo preannunciato entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo; - che il reclamo venga altresì dichiarato nullo ed inammissibile in quanto è stata omessa la tassa reclamo; - che nel merito ed in via principale il reclamo proposto si appalesa illegittimo ed infondato in quanto il giocatore aveva scontato la squalifica inflittagli fino al 31/01/2019, quindi in posizione regolare per prendere parte alla gara disputata il 02/02/2019. Considerato che: - per quanto attiene la inammissibilità del reclamo per avere disatteso il dettato dell'Art. 38 comma 6 C.G.S. non vi è stata alcuna violazione in quanto la società ha rispettato i termini imposti dall'Art. 46 punto 3 Titolo VII della Disciplina Sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti; - con delibera pubblicata nel C.U. n. 75 del 06/12/2018 del CR Calabria il giocatore Riconosciuto Walter, tesserato con la società Città di Cosenza C5, veniva squalificato fino al 05/03/2019 a seguito del provvedimento relativo alla gara di Coppa Italia Città di Cosenza C5 - Casolese del 28/11/2018 e che con delibera pubblicata nello stesso C.U. per una giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizione; - a seguito di reclamo proposto alla Corte Sportiva di Appello Territoriale da parte della società Città di Cosenza C5 la squalifica inflitta al giocatore Riconosciuto Walter veniva ridotta fino al 31/01/2019; ritenuto pertanto che il giocatore Riconosciuto Walter non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara Città di Cosenza C5 - C.T. Maestrelli C5 non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli da questo Giudice Sportivo; visto l'Art. 17 punto 5 lettera a), l'Art.18 punto 1 lettera b) e l'Art.19 punto 1 lettera c) del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società CITTÀ DI COSENZA C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6; 2) squalificare per UNA giornata effettiva di gara (cfr. CU n. 125) il giocatore RICONOSCIUTO Walter (sanzione già scontata); 3) Inibire il Sig. SGANGA Andrea della società Città di Cosenza C5 quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale firmatario della distinta di gara (cfr. CU n. 125) fino al 20/03/2019 (sanzione già scontata); 4) Infliggere alla società CITTÀ DI COSENZA C5 l'ammenda di € 100,00 (cfr. CU n. 125) ; 5) Incamerarsi la relativa tassa reclamo.

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