C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 09/10/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 3 della Società A.S.D. POL.CITTA’ DI CETRARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr. 41 del 02.05.2019 (squalifica calciatore GIGLIO Arturo fino al 31.12.2023 – La sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 comma 7 (ex art. 16 comma 4 bis) del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC – C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

RECLAMO nr. 3 della Società A.S.D. POL.CITTA’ DI CETRARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr. 41 del 02.05.2019 (squalifica calciatore GIGLIO Arturo fino al 31.12.2023 - La sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 comma 7 (ex art. 16 comma 4 bis) del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che il reclamo è inammissibile poiché non rispettati i termini e le procedure previste dall’art.76 del vigente C.G.S. ; infatti è pervenuto per raccomandata (e non per PEC) il 2.10.2019 ben oltre i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; inoltre non risulta preannunciato ne pagato il prescritto contributo. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitare sul conto della Società A.S.D.POL. CITTA’ DI CETRARO il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Conferma l'applicazione delle misure amministrative previste dall’art. 35 comma 7 (ex art. 16 comma 4 bis) del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

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