C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 20/11/2019 – Delibera – RECLAMO n. 9 della Società S.S.D. KOMUNICANDO IKST avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 31.10.2019 (omologazione risultato 4-1 della gara A.S.D. Unione Sportiva Marano – S.S.D. Komunicando IKST del 20.10.2019- Campionato 2^Categoria)

RECLAMO n. 9 della Società S.S.D. KOMUNICANDO IKST

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 31.10.2019 (omologazione risultato 4-1 della gara A.S.D. Unione Sportiva Marano – S.S.D. Komunicando IKST del 20.10.2019- Campionato 2^Categoria)

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Il Giudice Sportivo Territoriale, letti il referto e gli atti ufficiali della gara del 20/10/2019 Unione Sportiva Marano - Komunicando Ikst nonché il ricorso ritualmente proposto dalla SSD Komunicando IKST, con cui si era chiesto di irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per la posizione irregolare del calciatore Cristian De Luca per non avere scontato un residuo di sanzione della stagione 2018/2019 - rilevava “l’aderenza alla normativa vigente”, nel comportamento del predetto calciatore, che aveva scontato nel Campionato di Eccellenza, la giornata di squalifica inflittagli nel torneo precedente di 2° Categoria; in base a quanto sopra il Giudice Sportivo rigettava il reclamo omologando il risultato della gara; la reclamante impugna la delibera sopra riportata assumendo che il calciatore De Luca sarebbe stato oggetto di un duplice passaggio societario dall’Unione Sportiva Marano alla Morrone e viceversa proprio per scontare la squalifica fittiziamente con la Morrone per poi ripassare alla Unione Sportiva Marano avendo “sterilizzato” la sanzione. La tesi della reclamante appare totalmente destituita di fondamento in quanto il calciatore De Luca al momento della disputa della gara di cui all’odierno ricorso aveva scontato la squalifica alla prima gara utile della squadra di appartenenza per cui si trovava in posizione regolare; Il reclamo è, pertanto, da rigettare ed il risultato di 4 a 1 da omologare; P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo versato; conferma l’omologazione del risultato della gara del 20.10.2019 Unione Sportiva Marano – Komunicando IKST : 4 – 1;

 

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