C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 26/11/2019 – Delibera – RECLAMO n.10 della Società A.S.D.PRAIATORTORA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2019 (squalifica calciatore GABRIELE Giovanni fino al 18.12.2019, inibizione dirigente CUNSOLO Vincenzo fino al 13.11.2024, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

RECLAMO n.10 della Società A.S.D.PRAIATORTORA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2019 (squalifica calciatore GABRIELE Giovanni fino al 18.12.2019, inibizione dirigente CUNSOLO Vincenzo fino al 13.11.2024, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il difensore della Società reclamante; RILEVA dal rapporto arbitrale, emerge che al termine della gara Praiatortora - Rossanese, il dirigente addetto all’arbitro della società Praiatortora, sig. Cunsolo Vincenzo, si avvicinava all’assistente dell’arbitro, profferendo frasi minacciose ed offensive, colpendo lo stesso assistente prima al ginocchio con un calcio, e dopo l’intervento di altri dirigenti della stessa società, colpiva con una manata il volto e la spalla dell’assistente del direttore di gara. Il suddetto dirigente, mentre l’assistente arbitrale si accingeva ad abbandonare l’impianto sportivo, lo aspettava vicino la macchina e continuava a profferire frasi minacciose. L’assistente arbitrale dopo essere rientrato in sede si recava presso il Pronto Soccorso dove gli venivano diagnosticati traumi al ginocchio destro, spalla e guancia guaribili in un giorno. Sempre dal rapporto arbitrale, emerge che il calciatore Gabriele Giovanni al 40’ del secondo tempo teneva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara e di un suo assistente. il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale, ha inflitto al sig. Cunsolo Vincenzo l’inibizione fino al 13.11.2024, nonché ha squalificato il calciatore Gabriele Giovanni fino al 18.12.2019. Avverso tale decisione la società Praiatortora ha proposto reclamo deducendo che nessuna condotta violenta è stata posta in essere dal dirigente Cunsolo, il quale ha solo protestato vivacemente avverso una decisione arbitrale, ed avvicinandosi all’assistente di gara lo afferrava per una spalla solo con lo scopo di indirizzare il braccio con la bandierina verso il centro del campo, per convalidare una marcatura. In ordine alla posizione del calciatore Gabriele Giovanni, lo stesso avrebbe solo protestato vivacemente avverso la decisione dell’arbitro di annullare una marcatura. Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato. Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al dirigente Cunsolo Vincenzo possa essere sicuramente qualificato come condotta violenta, che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività (art. 35 C.G.S.). Tuttavia, stante la sussistenza di un referto medico da cui si evince una conseguenza lesiva di lievissima entità, appare riconducibile a giustizia ridurre la durata dell’inibizione a quella minima prevista dall’art. 35.5 CGS, cioè due anni. In ordine al comportamento addebitato al calciatore Giovanni Gabriele, questa Corte ritiene che lo stesso possa essere riqualificato come gravemente irriguardoso. P.Q.M. in riforma della decisione impugnata: riduce la squalifica inflitta al calciatore Giovanni GABRIELE fino al 6.12.2019; riduce l’inibizione al sig. Vincenzo CUNSOLO fino al 13.11.2021, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative ai sensi dell’art. 35 C.G.S.; dispone accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della società reclamante.

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