C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 04/12/2019 – Delibera – RECLAMO n.13 del Sig. FANILE Simone (società A.S.D. Vigor Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 SGS del 07.11.2019 (squalifica fino al 6 NOVEMBRE 2020 con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

RECLAMO n.13 del Sig. FANILE Simone (società A.S.D. Vigor Catanzaro)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 SGS del 07.11.2019 (squalifica fino al 6 NOVEMBRE 2020 con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il ricorrente ed i genitori esercenti la patria podestà; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che dal rapporto arbitrale e dalle stesse dichiarazioni del direttore di gara è risultato che questi non ha visto direttamente il giocatore che si è reso autore dell’atto di violenza ai suoi danni, avendo solo in via deduttiva individuato il Fanile Simone l’aggressore, perché più vicino e poiché, a detto dell’arbitro, aveva il braccio ancora proteso mentre veniva portato via dai compagni. La descrizione dei fatti dai quali l’arbitro ha tratto le sue conclusioni è, pertanto, in contrasto sotto l’aspetto logico con la stessa dinamica degli accanimenti, essendo l’arbitro, per sua stessa ammissione, circondato da un nuvolo di calciatori ed essendo contraddittoria la circostanza che il Fanile “fosse il calciatore a lui più prossimo, avendolo visto subito dopo aver ricevuto il colpo, insieme ai suoi compagni di squadra che lo trascinavano via”. Altrettanto improbabile è che il calciatore Fanile, dopo aver sferrato il colpo, potesse avere il braccio ancora proteso, essendo tale condizione compatibile con l’avvio dell’azione violenta e non successiva ad essa. Per i motivi sopra predetti deve concludersi che è rimasto sconosciuto l’autore dell’atto di violenza ai danni del direttore di gara. Di talché, deve revocarsi la squalifica a carico di Fanile Simone, e gli atti devono essere trasmessi al Giudice Sportivo Territoriale il quale assumerà le proprie determinazioni nei confronti del Capitano della Società A.S.D.Vigor Catanzaro, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del C.G.S.; P.Q.M. 1) revoca la squalifica irrogata al calciatore FANILE Simone; 2) dispone trasmettere gli atti al Giudice Sportivo in Sede per le consequenziali determinazioni come in parte motivata; 3) dispone, altresì, la restituzione del contributo versato di accesso alla giustizia sportiva.

 

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