C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 04/12/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 14 della Società A.S.D. RC GALLINA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 21.11.2019 (squalifica calciatore FEMIA Francesco per TRE gare effettive).
RECLAMO nr. 14 della Società A.S.D. RC GALLINA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 21.11.2019 (squalifica calciatore FEMIA Francesco per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che il reclamo è inammissibile poiché non rispettate le procedure previste dall’art.76 del vigente C.G.S.; infatti non risulta versato il prescritto contributo per l’accesso alla giustizia sportiva; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitare sul conto della Società A.S.D. RC GALLINA CALCIO il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
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