C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 11/12/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 18 della Società A.S.D. NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.81 del 29.11.2019 (inibizione dirigente SOLANO Mario Giuseppe fino al 28.02.2020).

RECLAMO nr. 18 della Società A.S.D. NICOTERA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.81 del 29.11.2019 (inibizione dirigente SOLANO Mario Giuseppe fino al 28.02.2020).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA -che dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara Nicotera – Parghelia del 26/11/2019 risulta che: - al 22° minuto del II tempo, il Dirigente Accompagnatore della società Nicotera, Solano Mario Giuseppe, proferiva all’arbitro frasi offensive e minacciose “tenendo in mano un paio di forbici” e veniva, conseguentemente, espulso; - al termine della gara, il Solano entrava nello spogliatoio arbitrale per ritirare i documenti e, per come riportato testualmente dal direttore di gara, “mi minacciava tenendo ancora in mano le forbici”. Il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il dirigente in questione con l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 28/02/2020 (cfr. C.U. n.81 del 29/11/2019 del Comitato Regionale Calabria). La società A.S.D. Nicotera propone reclamo avverso la suddetta decisione sostenendo che il Solano avrebbe soltanto protestato nei confronti dell’arbitro, senza minacciarlo. Inoltre, la società precisa che il dirigente si trovasse con le forbici in mano a bordo campo nel corso della gara e non anche al termine della stessa, avendole utilizzate per applicare ad un proprio calciatore infortunato una garza con il cerotto. In conclusione, la reclamante chiede la riduzione della sanzione comminata. I fatti per come narrati dall’arbitro in modo puntuale non possono essere posti in dubbio in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto stesso (art.61, comma 1, C.G.S.). La sanzione appare anch’essa non immeritevole di censura e, quindi, deve essere confermata. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva versato dalla reclamante.

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