F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 196/CSA pubblicata il 10 Marzo 2022 – A.S. Bisceglie s.r.l.

Decisione n. 196/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 182/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 182/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S. Bisceglie s.r.l.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.02.2022, il Dott. Alberto Urso;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S. Bisceglie s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di

€ 2.500,00 inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 46 del 9.02.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone H, A.S. Bisceglie/Gravina Soc. Coop. Sp. Dil. del 6.02.2022.

La suddetta sanzione è stata irrogata dal Giudice Sportivo “Per indebita presenza sul campo per destinazione, per la intera durata della gara, di circa 20 persone non autorizzate né identificate ma chiaramente riconducibili alla società, alcune delle quali protestavano ripetutamente all’indirizzo del Direttore di gara. I medesimi, nel corso dell’intervallo, rivolgevano con fare minaccioso espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale e del Commissario di Campo. Inoltre: 

- Nel corso del secondo tempo, un proprio stewar[d] assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti dei componenti la panchina avversaria;

- Al termine della gara, persona non identificata ostacolava l’ingresso negli spogliatoi dell’Arbitro, rivolgendogli contestualmente espressioni intimidatorie, mentre un’altra persona non identificata seguiva il Direttore di gara fino all’ingresso degli spogliatoi indirizzandogli gesti irridenti e rivolgendo all’intera Terna Arbitrale espressioni minacciose.

Sia durante l’intervallo che al termine della gara, si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, che ritenevano altresì opportuno scortare gli Ufficiali fuori dall’impianto sportivo”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la revisione del provvedimento ritenendo la sanzione eccessivamente gravosa e chiedendone perciò una “congrua riduzione”.

Deduce la reclamante, al riguardo, di aver predisposto un adeguato servizio di steward per eseguire i prescritti controlli di identificazione e verifica dei c.d. “green pass” nei confronti di tutte le persone ammesse alla zona spogliatoi e che erano stati in realtà i dirigenti avversari - a fronte della richiesta di identificazione rivolta dagli addetti al dirigente ufficiale e al commissario pure presente - a suscitare alcuni momenti di tensione che avevano reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Alla luce di ciò il Presidente del Bisceglie aveva ordinato ai propri steward e dirigenti di allontanare tutte le persone non presenti in distinta e di presidiare la zona degli spogliatoi e in prossimità della panchina occupata dai tesserati del Gravina con un “cordone di protezione”.

Nel corso della gara e al termine della stessa, il comportamento irridente tenuto da componenti dello staff tecnico del Gravina nei confronti della tifoseria locale generava alcune schermaglie verbali, senza dar luogo comunque a episodi di violenza.

Per questo, deduce la reclamante di aver messo in pratica tutti i dispositivi di protezione per evitare qualsiasi incidente e invoca una riduzione della sanzione in quanto eccessivamente gravosa a fronte dell’effettivo tenore degli episodi verificatisi.

Alla riunione del 24 febbraio 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le circostanze poste a fondamento della decisione del Giudice Sportivo trovano chiara evidenza nel rapporto arbitrale, che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S.

In particolare, il rapporto della gara dell’arbitro dà conto che “Per tutta la durata del primo tempo sono state presenti almeno 20 persone non inserite in distinta, la cui metà era riconducibile alla società ospitante perché vestita con vestiario societario. 3 elementi in vesti della società Bisceglie dal 30 pt [hanno] iniziato a protestare in maniera [costante] e persistente nei confronti del mio operato a seguito dell’espulsione [di un calciatore del Bisceglie] e nonostante la presenza delle forze dell’ordine che tentavano di calmarli ed allontanarli, rimanevano lungo la pista di atletica del recinto a protestare. Al rientro verso gli spogliatoi con fare minaccioso offendevano la terna per le decisioni prese e solo per la presenza della forza pubblica rimanevano a soli pochi metri di distanza. Dopo qualche minuto dall’inizio del secondo tempo, nonostante fosse stato richiesto l’immediato allontanamento di tutte le persone non iscritte in distinta […] le stesse persone rientravano nel recinto [di] gioco […] ricominciando a protestare veementemente sino al termine del secondo tempo di gioco. Mentre ci accingevamo al rientro negli spogliatoi, una prima persona con indosso una casacca gialla, in maniera decisa si posizionava tra me e la discesa negli spogliatoi costringendomi a fermarmi e pronunciando con tono minaccioso la frase: “l’accompagno io negli spogliatoi. Superata questa persona solo con l’intervento dei carabinieri presenti, lungo la rampa una seconda persona, che indossava una veste del Bisceglie ma non identificabile, applaudiva in maniera ironica, seguendomi per almeno 30 metri fino all’ingresso negli spogliatoi, una volta entrato urlava frasi in dialetto ma con tono aggressivo, minaccioso e intimidatorio sulla nostra presenza allo stadio. All’uscita dall’impianto siamo stati consigliati dal delegato Figc presente, ad essere scortati dalle pattuglie fino a debita distanza per la nostra tranquillità”.

Con supplemento di rapporto del 7 febbraio 2022 l’arbitro ha precisato, poi, che “la società ospitata non ha fatto alcuna richiesta di poter far accedere all’interno del recinto di gioco di qualche proprio tesserato fuori distinta” e “quindi la persona che con la casacca gialla mi [ha] costretto a fermarmi lungo il percorso di rientro potrebbe essere stato uno steward dell’impianto degli ospitanti”.

Le circostanze di fatto così esposte trovano inoltre sostanziale conferma anche nel rapporto del Commissario di campo, segnatamente in relazione alla presenza all’interno del recinto di gioco di steward riconducibili alla società ospitante, nonché delle veementi contestazioni all’operato arbitrale mosse da alcuni di loro; lo stesso rapporto dà conto peraltro che uno di tali steward si posizionava nei pressi della panchina del Gravina fissandone in modo sistematico e minaccioso, con lo sguardo, i componenti.

Non sono conducenti, in senso inverso, le deduzioni della reclamante, che risultano da un lato decentrate rispetto ai fatti oggetto di contestazione (con riguardo, in particolare, al presunto atteggiamento polemico e provocatorio di alcuni dirigenti e componenti dello staff tecnico avversario); dall’altro inidonee a superare quanto esposto nel referto arbitrale.

In tale prospettiva, i fatti descritti dall’arbitro e posti a fondamento della sanzione risultano provati ex art. 61, comma 1, C.G.S. e la dedotta circostanza che il Bisceglie avesse previsto l’impiego di alcuni di steward (e che il Presidente ne avesse successivamente richiesto l’intervento “a protezione” della zona spogliatoi e della panchina avversaria) in nulla incide sulla rilevanza disciplinare degli episodi verificatisi, considerato del resto che le condotte contestate (essendo peraltro sufficienti, in relazione alla sanzione, i fatti in cui l’arbitro ha chiaramente individuato gli autori in soggetti riconducibili alla società, indossanti anche il corrispondente vestiario sociale) sono state commesse proprio da personale che si presentava di assistenza (o comunque era riconducibile) alla società Bisceglie, fatto entrare nel campo per destinazione e nell’area spogliatoi (pur successivamente alla richiesta di “immediato allontanamento di tutte le persone non iscritte in distinta e che non svolgevano ruoli di raccattapalle o fotografi”: cfr. il referto arbitrale) e indossante il vestiario sociale di riconoscimento.

Né, allo stesso modo, può rilevare di per sé quanto dedotto dalla reclamante in ordine al fatto di “aver messo in pratica tutti i dispositivi di protezione per evitare qualsiasi accadimento che potesse trascendere i meri diverbi verbali” e di aver cosi compiuto “sforzi societari […] per evitare qualsiasi problematica seria”.

Ciò infatti non vale a elidere gli episodi verificatisi e la loro rilevanza, nonché la relativa responsabilità della società, considerato che vengono in rilievo nella specie elementi inerenti alla gestione dell’ammissione al campo per destinazione e all’area limitrofa agli spogliatoi di soggetti non risultanti in distinta, nonché circostanze attinenti al comportamento assunto da persone - presenti nei suddetti luoghi – individuate dall’arbitro come riconducibili alla stessa società reclamante (cfr. in generale, per la responsabilità della società al riguardo, il dettato dell’art. 6, comma 3, C.G.S. e le limitate ipotesi di esenzione o attenuazione ex art. 7 C.G.S).

Alla luce di quanto precede il reclamo va dunque respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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