C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 20/12/2019 – Delibera – RECLAMO n.12 della Società A.S.D. PALIZZI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2019 (squalifica calciatore SPANO’ Francesco fino al 30.11.2020, quale autore materiale dell’ atto di violenza a danno dell’arbitro).
RECLAMO n.12 della Società A.S.D. PALIZZI CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2019 (squalifica calciatore SPANO’ Francesco fino al 30.11.2020, quale autore materiale dell’ atto di violenza a danno dell’arbitro).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che nella seduta dell’11 novembre 2919, questo Collegio, preso atto della complessità dei fatti oggetto d'indagine, disponeva la convocazione a chiarimenti dell’arbitro per la seduta del 18.12.2019; L’arbitro, sentito a chiarimenti nell’odierna seduta, ha confermato che il colpo inferto è stato intenzionale e che, pertanto, non può trovare accoglimento la tesi della fortuita sostenuta dalla società reclamante. Considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta in reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.
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