C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 20/12/2019 – Delibera – RECLAMO n.21 della Società A.S.D. VIGOR CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 SGS del 12.12.2019 (squalifica calciatore MELE Mattia fino al 06.11.2020, quale capitano, per l’atto di violenza a danno dell’arbitro non individuato, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva). e RECLAMO n.22 del Signor MELE Mattia (Società A.S.D. Vigor Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 SGS del 12.12.2019 (squalifica fino al 06.11.2020, quale capitano, per l’atto di violenza a danno dell’arbitro non individuato, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

RECLAMO n.21 della Società A.S.D. VIGOR CATANZARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 SGS del 12.12.2019 (squalifica calciatore MELE Mattia fino al 06.11.2020, quale capitano, per l’atto di violenza a danno dell’arbitro non individuato, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

e

RECLAMO n.22 del Signor MELE Mattia (Società A.S.D. Vigor Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 SGS del 12.12.2019 (squalifica fino al 06.11.2020, quale capitano, per l’atto di violenza a danno dell’arbitro non individuato, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante Mele Mattia ed i genitori esercenti la patria potestà; RILEVA questo Collegio, in via preliminare, riunisce i due reclami per motivi di connessione oggettiva. Ritenuto che la società ASD Vigor Catanzaro ha indicato nel sig. Coscarella Alfredo, n.4 in distinta, quale responsabile del gesto di violenza nei confronti dell’arbitro designato, consumata al termine della gara Davoli Academy – Vigor Catanzaro dell’1.11.2019 – Campionato Under 17; considerato che, pertanto, a norma dell'art.5 C.G.S. comma 2, va revocata la squalifica inflitta dal giudice di primo grado al sig. Mele Mattia, capitano della squadra, per la mancata individuazione del responsabile del gesto; P.Q.M. revoca la squalifica al calciatore capitano MELE Mattia e rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria per la irrogazione della sanzione all'effettivo responsabile. Dispone: accreditarsi il contributo versato sul conto della Società reclamante; restituirsi il contributo versato al reclamante Mele Mattia.

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