C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 110 del 21/01/2020 – Delibera – RECLAMO n.25 della Società F.C. SANTA SEVERINA 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 97 del 27.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. SANTA SEVERINA 2012 – A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA DEL 22.12.2019, Campionato di 1^Categiria, ammenda € 300,00, squalifica calciatore Cardelli Tonino fino al 31.12.2023 con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).
RECLAMO n.25 della Società F.C. SANTA SEVERINA 2012
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 97 del 27.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. SANTA SEVERINA 2012 – A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA DEL 22.12.2019, Campionato di 1^Categiria, ammenda € 300,00, squalifica calciatore Cardelli Tonino fino al 31.12.2023 con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’Avv. Giuseppe Brittelli, che rappresenta e difende la società reclamante; RILEVA che nella seduta odierna, preso atto della complessità dei fatti oggetto d'indagine, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro e dell’osservatore arbitrale della gara de qua per la seduta del 10.2.2020; P.Q.M. rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione dell’arbitro e dell’osservatore arbitrale nella seduta del 10 FEBBRAIO 2020, ore 15.30.
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