C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 28/01/2020 – Delibera – RECLAMO n.28 della Società F.C.D. SPORTING MAIERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 09.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara Altomonte – Sporting Maiera del 22.12.2019 con il punteggio di 0-3 – campionato 3^Categoria, ammenda € 200,00 per prima rinuncia, penalizzazione di UN punto in classifica).

RECLAMO n.28 della Società F.C.D. SPORTING MAIERA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 09.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara Altomonte – Sporting Maiera del 22.12.2019 con il punteggio di 0-3 – campionato 3^Categoria, ammenda € 200,00 per prima rinuncia, penalizzazione di UN punto in classifica).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; visti il preannuncio e la richiesta di causa di forza maggiore avanzata dalla società F.C.D. Sporting Maierà; rilevato che la società suddetta faceva pervenire una documentazione con la quale giustificava la mancata presentazione in campo per disputare la gara A.S.D. Altomonte - F.C.D. Sporting Maierà del 22/12/2019 a causa del maltempo, a seguito del quale il Sindaco del Comune di Altomonte emanava l’Ordinanza contingibile ed urgente n.34 del 22/12/2019 con cui disponeva su tutto il territorio comunale, dalle ore 10,51 alle ore 22,50 dello stesso giorno, fra le varie misure per l’incolumità pubblica anche la “chiusura degli impianti sportivi di gestione pubblica e privata”; considerato che appare provata la sussistenza dell’invocata causa di forza maggiore; P.Q.M. revoca i seguenti provvedimenti a carico della società F.C.D. Sporting Maierà adottati dal Giudice Sportivo Territoriale con C.U. n.23 del 09/01/2020 della Delegazione Provinciale di Cosenza: · punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3; · penalizzazione di un punto in classifica; · ammenda di € 200,00 per prima rinuncia; dispone l’accredito del contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della società reclamante; dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale LND Cosenza per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara e a quant’altro necessario.

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