C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 04/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.32 del Sig. FRISINA Angelo ( Società ASD Rosarno Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 112 del 23.01.2020 ( squalifica per QUATTRO gare effettive).

 

RECLAMO n.32 del Sig. FRISINA Angelo ( Società ASD Rosarno Calcio)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 112 del 23.01.2020 ( squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara Saint Michael-Rosarno dai quali risulta che il calciatore Angelo Frisina al 28’ del secondo tempo ha ostacolato il direttore di gara nell’espulsione di un altro calciatore, ha protestato rivolgendogli frasi offensive, e per aver appoggiato alla spalla del direttore di gara una mano facendo pressione creandogli leggero dolore, ha disposto di infliggere al calciatore Angelo Frisina la squalifica per quattro gare effettive. Avverso tale decisione il calciatore Frisina ha proposto reclamo deducendo che egli, in qualità di capitano della società ASD Rosarno, si è avvicinato all’arbitro, dopo che lo stesso era stato accerchiato dai propri compagni di squadra, per ristabilire la tranquillità, e confermando di aver esclusivamente abbracciato il direttore di gara con una mano, senza commettere alcun atto di violenza, né aver profferito alcuna frase offensiva. Concludeva, pertanto, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta. Questo Collegio ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e vada accolto nei termini che seguono. L’art. 35 CGS definisce la condotta violenta come “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara”. Ebbene, nel caso di specie, è da escludere che il comportamento del Frisina integri gli estremi della condotta violenta, ma deve essere riqualificata come condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara, per cui appare riconducibile a giustizia disporre la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. P.Q.M. in riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore Angelo FRISINA a TRE (3) giornate effettive di gara; dispone restituirsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.

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