C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 04/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.34 della Società A.S.D.VIGOR ROSSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.15 SGS del 16.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara MM Club Sport – Vigor Rossano del 04..01.2020, campionato Under 15 Giovanissimi C.5 Provinciale, ammenda € 51,00 per seconda rinuncia, ammenda € 250,00 per esclusione del campionato, esclusione del campionato Under 15 Giovanissimi C.5 Provinciale).
RECLAMO n.34 della Società A.S.D.VIGOR ROSSANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.15 SGS del 16.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara MM Club Sport – Vigor Rossano del 04..01.2020, campionato Under 15 Giovanissimi C.5 Provinciale, ammenda € 51,00 per seconda rinuncia, ammenda € 250,00 per esclusione del campionato, esclusione del campionato Under 15 Giovanissimi C.5 Provinciale).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la partita MM Club Sport – Vigor Rossano non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari della società Vigor Rossano, ha disposto di infliggere alla stessa società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, di comminare alla stessa società un’ammenda di € 51,00 per seconda rinuncia e di € 250,00 per l’esclusione dal campionato, di escludere la società dal campionato. Avverso tale decisione la società ASD Vigor Rossano ha proposto reclamo deducendo che la mancata presentazione alla prima gara era dipesa da causa di forza maggiore. Concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte. Preliminarmente questa Corte rileva che la reclamante non ha provato la trasmissione del preannuncio del reclamo, imposto a pena di inammissibilità dall’articolo 76 comma 2 del CGS, inoltre non ha provato la trasmissione della copia del reclamo alla controparte. Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.
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