C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 04/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.35 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 112 del 23.01.2020 ( squalifica calciatore SECONDI Leonardo per TRE gare effettive).
RECLAMO n.35 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 112 del 23.01.2020 ( squalifica calciatore SECONDI Leonardo per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA preliminarmente questo Collegio che il reclamo, unitamente alla copia versamento contributo, è stato depositato il 30.01.2020 cioè oltre i cinque giorni dalla ricezione dei richiesti documenti avvenuta il 24.01.2020, termine imposto, a pena di inammissibilità, dall’art.76, comma 5, del vigente C.G.S. Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.
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