C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 11/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.25 della Società F.C. SANTA SEVERINA 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 97 del 27.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. SANTA SEVERINA 2012 – A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA DEL 22.12.2019, Campionato di 1^Categoria, ammenda € 300,00, squalifica calciatore CARDELLI Tonino fino al 31.12.2023 con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

RECLAMO n.25 della Società F.C. SANTA SEVERINA 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 97 del 27.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. SANTA SEVERINA 2012 – A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA DEL 22.12.2019, Campionato di 1^Categoria, ammenda € 300,00, squalifica calciatore CARDELLI Tonino fino al 31.12.2023 con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’Avv. Giuseppe Brittelli, che rappresenta e difende la Società reclamante; sentiti a chiarimenti il direttore di gara e l’osservatore arbitrale; RILEVA dalle dichiarazioni dell’ufficiale di gara e dell’osservatore arbitrale è rimasto pienamente confermato che il calciatore Cardelli Tonino, capitano della società Santa Severina, a seguito della sua espulsione per ripetute proteste e ingiurie, ha aggredito l’arbitro per il collo stringendolo fino a toglierli il respiro e poi l’ha colpito con una testata al volto. Successivamente alla sospensione della gara, decretata per non essere il direttore di gara nelle condizioni di proseguire la direzione della gara a causa dell’aggressione, lo stesso calciatore ha continuato a offendere e minacciare l’arbitro. La delineata situazione di fatto riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie caratterizzato da atti di concreta violenza ai danni del direttore di gara. Eccessiva appare, tuttavia, la sanzione inflitta al calciatore Cardelli Tonino, anche considerando la sua qualità di capitano, posto che l’arbitro non ha riportato gravi conseguenze, al di là di lievi escoriazioni cutanee, che non hanno richiesto giorni di guarigione, come da certificazione medica. Deve essere confermata l’ammenda a carico della Società, anche per le intemperanze a fine gara dei propri sostenitori. P.Q.M. conferma la punizione sportiva della perdita della gara F.C. SANTA SEVERINA 2012 – A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA del 22.12.2019, Campionato di 1^Categoria e l’ammenda di € 300,00 alla Società FC Santa Severina 2012, come irrogate dal primo giudice; riduce la squalifica a carico del calciatore CARDELLI Tonino fino al 30 GIUGNO 2022; dispone l’accredito del contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante; conferma l'applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva.

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