C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 03/10/2019 – Delibera – F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 22 DEL 19.09.2019 – (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA CALCIO TERMOLI 1920 – U.S. CAMPOBASSO 1919 DEL 15.09.2019 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2^ ANDATA)

 

F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 22 DEL 19.09.2019 - (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA CALCIO TERMOLI 1920 – U.S. CAMPOBASSO 1919 DEL 15.09.2019 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2^ ANDATA)

 La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso dalla società Termoli 1920 e visti gli atti ufficiali di gara, in particolare il referto dell’assistente arbitrale, fonte di prova privilegiata con riguardo agli episodi verificatisi durante la gara, osserva quanto segue. Dal predetto rapporto si evince che nella condotta del calciatore Dell’Aquila Ciro non si ravvisa il requisito della violenza della stessa, atteso che lo stesso assistente laddove ha ravvisato detto requisito lo ha espressamente evidenziato nel proprio rapporto, come accaduto in relazione alla condotta del calciatore Laudizio Carlo. Pertanto sotto l’esaminato profilo il ricorso appare fondato e, dunque, la sanzione irrogata al calciatore Dell’Aquila Ciro deve essere rimodulata. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Dell’Aquila Ciro a due giornate. Dispone restituirsi il contributo alla società reclamante, qualora già addebitato.

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