C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 22/10/2019 – Delibera – S.S.D. ROCCASICURA – AVVERSO DECISIONE G.S.T. RIPORTATA SUL C.U. N. 28 DEL 03.10.2018 – (PARTITA PERSA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE) (GARA U.S. VENAFRO – ROCCASICURA DEL 14.09.2019 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2^ GIORNATA DI ANDATA)

S.S.D. ROCCASICURA – AVVERSO DECISIONE G.S.T. RIPORTATA SUL C.U. N. 28 DEL 03.10.2018 - (PARTITA PERSA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE) (GARA U.S. VENAFRO – ROCCASICURA DEL 14.09.2019 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2^ GIORNATA DI ANDATA)

La Corte Sportiva di Appello, relatore Avv. Serafino Giovanni, letti gli atti del reclamo; sentita la società U.S. Venafro che ne ha fatto ritualmente richiesta nelle controdeduzioni ai sensi dell’art. 77 C.G.S.; osserva quanto segue: la S.S.D. Roccasicura ha impugnato la delibera pubblicata sul C.U. n. 28/2019 C.R.M., con la quale il G.S.T. ha accolto il ricorso promosso in primo grado dalla U.S. Venafro avverso la posizione irregolare del calciatore Diana Giovanni (S.S.D. Roccasicura), che ha disputato la gara U.S.Venafro-S.S.D. Roccasicura valevole per la seconda giornata del Campionato di Eccellenza 2019-2020, dopo avere subito nella precedente stagione sportiva, in cui era tesserato per la società Unipomezia, la squalifica per una gara effettiva, con riguardo alla ultima partita del Campionato Juniores, Virtus Nettuno-Unipomezia. Il Giudice del primo grado ha motivato l’accoglimento del reclamo, richiamando l’art. 21 del nuovo C.G.S., in cui risulta codificato il principio per il quale il residuo di squalifica inflitta in una gara del Campionato Juniores, che andrebbe scontato nel medesimo campionato, è derogato nell’ipotesi di passaggio del calciatore ad altra società diversa da quella per la quale militava all’epoca della irrogazione della sanzione. In tal caso, infatti, la sanzione va scontata nel campionato disputato dalla prima squadra della nuova società di appartenenza. Tale decisione, secondo l’appellante, sarebbe errata, in quanto il calciatore Diana avrebbe scontato la squalifica, astenendosi dal prendere parte ad entrambe le gare disputate dalla Unipomezia nel Campionato di Eccellenza in data 5 e 12 maggio 2019, successive alla gara in cui era stato colpito dal provvedimento di espulsione, al quale aveva fatto seguito la squalifica per una giornata. La U.S. Venafro ha resistito in giudizio con memoria difensiva, nella quale assume corretta la prima decisione, perché conforme alle norme dell’art. 21 dell’attuale C.G.S. (già art 22 del previgente codice). * * * Il reclamo non è fondato e deve essere rigettato. Con la decisione impugnata il G.S.T. si è conformato ai principi esposti nella sentenza di questa Corte (all’epoca Commissione Disciplinare), pubblicata in C.U. n. 36 del 31 ottobre 2013 (gara A.S.D. Nuovo Montaquila-U.S. Venafro), della quale, pur non menzionandola espressamente, ha riportato pedissequamente i passaggi salienti. Questa Corte, tenuto conto del pur complesso quadro normativo di riferimento (ovvero delle disposizioni dell’art. 22 del previgente C.G.S., trasfuse nell’art. 21 dell’attuale C.G.S.), ritiene di dover dare continuità all’interpretazione già fornita con la cennata decisione, fatta propria anche dal G.S.T. nella deliberazione di I° grado, condivisa peraltro dal (di gran lunga) prevalente orientamento ravvisabile nella giustizia sportiva e nei pareri interpretativi sviluppati dalla Corte Federale (si vedano pareri pubblicati sul C.U. n. 12/CF del 18.12.03 e n. 13/CF dell’11.04.06), atteso che il reclamo non offre spunti tali da indurre a rivedere una interpretazione da tempo consolidata, ponendosi anzi in aperto contrasto con la lettera della norma, per quanto appresso illustrato. L’art. 22 C.G.S. (Esecuzione delle sanzioni) laddove dispone (al comma 3) che: “II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6…” (norma riproposta al comma 2 dell’art. 21 dell’attuale C.G.S.) esprime il principio della c.d. “separatezza delle competizioni”. Il successivo comma 6 dell’art. 22 (oggi commi 6 e 7) nello stabilire – tra l’altro – che: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza …”, contiene varie deroghe al suddetto principio della “separatezza delle competizioni”. Ciò che rileva in questa sede è che, pur dovendo rivestire la sanzione, per essere di reale efficacia, carattere di concreta afflittività, non tutte le deroghe in parola sono dettate dall’esigenza di assicurare il rispetto del principio della “effettività della sanzione”, essendo alcune di esse indipendenti da detta esigenza. In tale seconda categoria rientra il passaggio del calciatore, che abbia un residuo di squalifica da scontare nella stagione successiva, ad altra società, diversa da quella per la quale militava all’epoca della irrogazione della sanzione. Si tratta della fattispecie oggetto del presente reclamo, in cui il calciatore Diana, che per il principio della “separatezza delle competizioni” avrebbe dovuto scontare la sanzione nel Campionato Juniores della stagione sportiva successiva (non residuando gare di Campionato Juniores per la stagione 2018-2019), è passato dalla Unipomezia alla reclamante. Tale passaggio costituisce motivo assorbente, che rende irrilevante lo “status” del calciatore Diana, juniores nella stagione sportiva passata e “fuori quota” in quella in corso. Nel caso in esame, cioè, pur non potendosi realizzare la compresenza dei principi della separazione delle competizioni e dell’effettività della sanzione irrogata (non potendo il Diana disputare il Campionato Juniores se non come “fuori quota”), non si pone il problema di assicurare la prevalenza del secondo principio sul primo, atteso che il Diana, sia che fosse rimasto juniores anche nella stagione successiva a quella in cui era stato colpito dalla sanzione della squalifica, sia che fosse diventato “fuori quota” (come in effetti è), avrebbe dovuto scontare la sanzione, astenendosi dal partecipare a gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, in virtù della deroga al principio generale sancito dall’art. 22 comma 3 (oggi art. 21 comma 2) C.G.S., deroga costituita dal passaggio ad altra società. Nel caso di specie il calciatore Diana, sanzionato con la squalifica per una gara nel Campionato Juniores della stagione 2018/2019, trasferitosi dalla Unipomezia alla S.S.D. Roccasicura, avrebbe dovuto scontare la sanzione, astenendosi dal prendere parte alla gara Roccasicura – Acli CB Campodipietra valevole per la prima giornata del Campionato di Eccellenza disputato dalla S.S.D. Roccasicura nella corrente stagione sportiva. Poiché, però, il Diana vi prendeva parte, per il principio della c.d. “perpetuatio sanzionatoria”, per il quale il giocatore che deve ancora scontare una squalifica si trova e seguita a trovarsi in posizione irregolare permanente in tutte le gare alle quali abbia seguitato a partecipare senza scontare la squalifica stessa, lo stesso non aveva titolo per partecipare alla gara in epigrafe. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello presso il C.R.M. della FIGC-LND rigetta il reclamo proposto dalla S.S.D. Roccasicura avverso la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n. 28/2019 C.R.M., relativa alla gara A.S.D. U.S.Venafro-S.S.D. Roccasicura, valevole per la seconda giornata del Campionato di Eccellenza 2019-2020. Dispone acquisirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva con addebito sul conto della reclamante.

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