C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 22/10/2019 – Delibera – ASDPOL ACLI CB E CAMPODIPIETRA – AVVERSO PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 31 DEL 10.10.2018 – SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA ACLI CB E CAMPODIPIETRA – MIRABELLO CALCIO DEL 28.09.2019 – CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI – 1^ GIORNATA DI ANDATA)
ASDPOL ACLI CB E CAMPODIPIETRA – AVVERSO PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 31 DEL 10.10.2018 - SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA ACLI CB E CAMPODIPIETRA – MIRABELLO CALCIO DEL 28.09.2019 – CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI – 1^ GIORNATA DI ANDATA)
La Corte Sportiva di Appello, relatore Avv. Liguori Michele, letto il reclamo proposto dalla società ASDPOL ACLI CB e CAMPODIPETRA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato nel C.U. n. 31 del 10 ottobre 2019, inerente la gara del campionato Under 17 Regionali 2019/2020, con la quale è stata inflitta, al calciatore DI BRINO Michele, la squalifica per quattro giornate; letto il referto ed il supplemento di rapporto; sentito l’Avv. Michele Cozzone, difensore della società ASDPOL ACLI CB e CAMPODIPIETRA nella seduta odierna, ritualmente nominato legale di fiducia dal Presidente Meo Marco; osserva quanto segue. Il Giudice Sportivo Territoriale, sulla scorta del referto arbitrale e del supplemento di rapporto, ha ritenuto censurabile il comportamento del calciatore Di Brino Michele, consistito in un contatto fisico con l’arbitro, anche se non sussumibile nella condotta violenta, così come delineata dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Avverso la sola sanzione della squalifica al calciatore della propria compagine, è insorta la società ASDPOL ACLI CB e CAMPODIPIETRA, previa comunicazione della rituale dichiarazione di reclamo, affidandosi ad un unico ed articolato motivo con il quale, in buona sostanza, lamenta da un lato la non ascrivibilità al proprio giocatore di comportamenti sanzionabili, e dall’altro la quantificazione della sanzione inflitta chiedendone la riduzione. Ritiene questa Corte che la condotta posta in essere dal calciatore militante nella società reclamante certamente rientra nel perimetro della lettera b) del comma 1 dell’art. 36 del nuovo CGS, a mente del quale è sanzionabile il calciatore che compia atti gravemente irriguardosi nei confronti dei direttori di gara che si concretizzino in un contatto fisico. Nel caso di specie, infatti, il calciatore pur avendo spinto l’arbitro dopo avergli appoggiato la mano sulla spalla, non solo non lo faceva cadere ma nemmeno gli procurava dolore: il direttore di gara, sul punto, riferisce di aver tratto timore per la propria incolumità dal comportamento di che trattasi. Nello stesso supplemento di rapporto, il direttore di gara, comunque, dà atto del clima pesante nel quale si è svolto l’incontro, addirittura sin dalle fasi di riscaldamento delle squadre competitrici, così come riporta le continue proteste dei calciatori e soprattutto del pubblico.
Il comma 1, lettera b) dell’art. 36 del nuovo CGS, sanziona con quattro giornate di squalifica o a tempo indeterminato la condotta sopra richiamata, mentre nella prima parte del detto comma è menzionata l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti che influiscono sulla determinazione della pena. L’art. 13, comma 1, del nuovo CGS tipizza cinque comportamenti in virtù dei quali possono essere applicate le circostanze attenuanti: nessuna di queste può applicarsi al caso che ci occupa; il successivo comma 2, però, dà facoltà agli organi di giustizia di applicare ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. E, nel caso di specie, la giovane età del calciatore, la mancanza di precedenti condotte violente, il clima certamente non sereno in cui si è svolta la gara, non addebitabile specificatamente al calciatore sanzionato, ed in ultimo l’intensità del dolo, che dagli atti appare scarsamente intenso, portano ad applicare le circostanze attenuanti indicate nel comma 2 dell’art. 13 del CGS. Per questi motivi in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società ASDPOL ACLI CB e CAMPODIPETRA, riduce a tre giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Di Brino Michele Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
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