C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 24/10/2019 – Delibera – A.S.D. POL.CLITERNINA – PARTITA PERSA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA TRIVENTO – CLITERNINA DEL 15.09.2019 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 2^ ANDATA)

A.S.D. POL.CLITERNINA – PARTITA PERSA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA TRIVENTO – CLITERNINA DEL 15.09.2019 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 2^ ANDATA)

La Corte Sportiva di Appello, relatore Avv. Siciliano Gabriele, in riferimento al dispositivo relativo al reclamo in discussione pubblicato sul C.U. n. 37 del 22 ottobre 2019, ha pronunciato la seguente decisione depositata in segreteria in data 24 ottobre 2019: DECISIONE sul reclamo, numero di registro 04/20 del 2019, proposto dalla società Asd Pol. Cliternina per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al Comunicato ufficiale n. 28 del 3 ottobre 2019 del CRM, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Trivento, è stata comminata alla reclamante la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la inibizione del dirigente accompagnatore Fazzari Cesare sino al 31 ottobre 2019, la squalifica del calciatore Buono Bruno per una gara effettiva, la sanzione dell’ammenda di euro 100 alla società, a seguito della gara Trivento – Cliternina del 15.9.2019 valevole per il campionato di Promozione. Visti il reclamo, le ulteriori deduzioni e i relativi allegati; Sentito il relatore nell'udienza del giorno 22 ottobre 2019 e udito il Presidente della società reclamante, nella persona del sig. Cordone Toni; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: RITENUTO IN FATTO Il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 3 ottobre 2019 ha inflitto le sanzioni in epigrafe a seguito del reclamo proposto dalla società Asd Trivento per la irregolare posizione del calciatore Buono Bruno, non tesserato per la società Cliternina al momento della disputa della gara del 15.09.2019. Avverso la decisione, la società Asd Pol. Cliternina, previo preannuncio, ha proposto reclamo, con ulteriori deduzioni, deducendo:  la inammissibilità del reclamo proposto dalla società Trivento per carenza di motivazione;  la regolarità della posizione del calciatore Buono Bruno, in considerazione della richiesta di tesseramento inviata telematicamente in data 13.09.2019 e perfezionata dall’ufficio tesseramenti del CRM in data 16.9.2019;  la richiesta di acquisizione della documentazione inerente il tesseramento del calciatore Buono Bruno, nato il 02.08.2002, con specifico riferimento alla richiesta di tesseramento depositata in data 13.09.2019.

La società reclamante, conclusivamente, ha chiesto la riforma integrale della decisione del Giudice sportivo territoriale, pubblicata nel C.U. n. 28 del 3 ottobre 2019, con conseguente inammissibilità del reclamo proposto dalla società Trivento comportante la dichiarazione di regolarità dello svolgimento della gara oggetto del reclamo, con omologazione del risultato di 1-1. CONSIDERATO IN DIRITTO In via preliminare, si rileva che, sia nell’atto di preannuncio che in quello di reclamo, la società reclamante non ha fatto alcuna menzione del versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva mediante addebito sul conto campionato della società; peraltro, in sede di audizione il Presidente della società Cliternina ha confermato di non aver versato il suddetto contributo all’atto della trasmissione del preannuncio reclamo, chiedendone l’addebito sul conto della società. Orbene, il nuovo codice di giustizia sportiva, in vigore dal 17 luglio 2019, all’art. 48, comma 2°, prevede espressamente: “ i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società”; al comma 3° prevede, altresì, “ il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo”; l’art. 76 del nuovo codice di giustizia sportiva, al comma 2°, dispone: “il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale”. A differenza del previgente codice di giustizia sportiva che, all’art. 33, comma 8°, prevedeva: “i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una società”, il nuovo codice di giustizia sportiva non consente più la possibilità del versamento del nuovo contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sino alla data dell’udienza di trattazione del ricorso o del reclamo, penalizzando, quindi, con la irricevibilità del ricorso, la mancanza del versamento, o dell’addebito sul conto campionato, del suddetto contributo entro il momento della trasmissione del ricorso all’organo di giustizia sportiva. Alla luce, quindi della nuova norma codicistica, la richiesta di addebito del contributo formalizzata dalla società reclamante solo al momento dell’udienza ed in sede di audizione, non consente la sanatoria del mancato versamento prescritto sin dal momento di trasmissione del preannuncio reclamo. Ne deriva, per quanto sopra, la irricevibilità del reclamo proposto dalla società Asd Pol. Cliternina, con conseguente impossibilità per la Corte Sportiva di Appello di entrare nel merito dei motivi in impugnazione proposti avverso il provvedimento del Giudice Sportivo territoriale. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società ASD. Pol. Cliternina, lo dichiara IRRICEVIBILE.

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