C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 14/11/2019 – Delibera – S.S.D. ROCCASICURA – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. RIPORTATA SUL C.U. N. 31 DEL 10 OTTOBRE 2019 (Rigetto Ricorso Per Posizione Irregolare Di Calciatore) (GARA ROCCASICURA – COMPRENSORIO VAIRANO DEL 22.09.2019 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 3^ GIORNATA DI ANDATA)
S.S.D. ROCCASICURA – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. RIPORTATA SUL C.U. N. 31 DEL 10 OTTOBRE 2019 (Rigetto Ricorso Per Posizione Irregolare Di Calciatore) (GARA ROCCASICURA - COMPRENSORIO VAIRANO DEL 22.09.2019 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 3^ GIORNATA DI ANDATA)
La Corte Sportiva di Appello, relatore dott. Campa Lucio, in riferimento al dispositivo relativo al reclamo in discussione, pubblicato sul C.U. n. 42 del 4.11.2019, ha pronunciato la seguente decisione depositata in segreteria in data 13 novembre 2019: DECISIONE La S.S.D. Roccasicura, in persona del legale rappresentante prof. Avv. Francesco Paolo Traisci, ha proposto ricorso in data 15 ottobre 2019 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 31 del 10.10.2019, che qui si intende riportata e trascritta, inerente il rigetto del ricorso correlato alla gara del campionato di Eccellenza molisana del 23 settembre u.s., sopra indicata, ritenendola ingiusta e palesemente viziata nei contenuti, e che quindi la stessa vada annullata e riformata. Conclude che, previo accoglimento del ricorso de quo, alla ASD Comprensorio Vairano venga irrogata la punizione sportiva della perdita della gara indicata in epigrafe con il punteggio di 0-3, attesa la chiara posizione irregolare del calciatore Schiavone Andrea Francesco inserito dalla ASD Comprensorio Vairano nella distinta della gara di che trattasi pur in regime di squalifica, squalifica che la ricorrente ritiene formalmente in atto e non scontata per tutte le motivazioni di cui al ricorso in esame. Il ricorso è infondato. La richiesta di accoglimento del ricorso stesso infatti, si basa sul presupposto che l’inserimento in distinta di gara di un calciatore squalificato comporti la perdita della gara pur se lo stesso non vi ha preso parte materialmente in quanto non utilizzato. A supporto, evidenzia che per un caso analogo altro Giudice Sportivo (di altro Comitato Regionale), ha deciso in tal senso, avvalorando le odierne tesi difensive della ricorrente SSD Roccasicura. Va preliminarmente osservato, da parte di questa Corte Sportiva di Appello che, nel caso in esame, la circostanza riferita alla eventuale posizione irregolare del calciatore Schiavone Andrea Francesco inserito dalla ASD Comprensorio Vairano, è ininfluente ai fini della decisione del presente ricorso e, per l’effetto, ritenere lo stesso in posizione regolare come evidenziato dal Giudice di prime cure o, al contrario, ritenere lo stesso giocatore in pendenza di squalifica per tutte le motivazioni in ricorso, non cambia lo stato di fatto, né tanto meno il correlato decisum di questa Corte. Infatti, l’art. 10 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina la materia della sanzione della perdita della gara, al comma n. 6 recita testualmente: “La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 65, comma 1, lettera d) e all’art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; b) utilizza quali assistenti di parte dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo; c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF. Circostanze, queste, che non ricorrono nel caso di specie. Il citato comma 6 dell’art. 10 di che trattasi, non si presta a nessuna altra interpretazione se non a quella che solo l’utilizzo sostanziale dei calciatori squalificati, o che non hanno titolo a parteciparvi, comporta la punizione sportiva della perdita della gara. L’assunto della ricorrente che “l’unica sanzione prevista in questi casi” sia “la sconfitta per 0 a 3 per chi inserisce nella propria distinta ufficiale di gara, a prescindere se fra titolari e le riserve, a prescindere che sia poi sceso in campo o meno, un giocatore squalificato”, è del tutto personale e di natura contraria ai dettami dell’attuale Codice di Giustizia Sportiva, né l’accennata decisione di merito di senso contrario può essere condivisa in questa sede. Il dato di fatto inconfutabile ed incontrovertibile, non messo in discussione, è che Schiavone Andrea Francesco, così come risulta agli atti, non è stato utilizzato nel corso della gara per cui è causa e per l’effetto nessuna perdita della gara può essere inflitta a parte avversa. Che il Giudice di prime cure abbia fatto riferimento all’art. 10, comma 7, CGS, riferimento che la ricorrente ritiene improprio, non cambia l’ordine delle cose anzi tutt’altro. Se è vero che il citato comma 7 si riferisce a violazioni delle disposizioni contenute nelle NOIF e sancisce testualmente che “la posizione irregolare dei calciatori di riserva…determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare di calcio cinque”, lo stesso comma non può ritenersi del tutto inconferente per la decisione, atteso che il disposto de quo rafforza il dettato del comma 6, anche in via analogica. La SSD Roccasicura, nel ricorso de quo, ha cercato in svariati modi di dimostrare, con elucubrazioni varie, che le vicende sportive del calciatore Schiavone del Comprensorio Vairano portassero a ritenere che costui fosse squalificato, limitandosi in pochissimi passaggi ad evidenziare una vera e fondata situazione volta a dimostrare che il mero inserimento in distinta valesse la sconfitta, come suol dirsi, “a tavolino”, come ad esempio il riferimento ad isolata decisione di merito di altro Giudice Sportivo che, si ribadisce non può essere condivisa da questa Corte giudicante. Il punto di fatto e diritto non si risolve, si ribadisce, nel dimostrare o meno la posizione irregolare di un calciatore inserito in distinta e non utilizzato, bensì nel chiarire cosa significhi partecipazione alla gara. La costante giurisprudenza degli organi superiori di giustizia sportiva ha chiarito che partecipare ad una gara di calcio significa prendervi parte attivamente, ovvero, nel caso di giocatori di riserva, entrare in campo in sostituzione di altro calciatore. La partecipazione, quella vera quindi, non può identificarsi, come ritenuto dalla ricorrente, nel mero inserimento in distinta. Il calciatore di riserva, finchè non sostituisce un compagno di squadra, va considerato persona estranea alla competizione e quindi la mera presenza “in panchina” come calciatore di riserva, pur nell’ipotesi che quest’ultimo sia squalificato, non influisce attivamente sull’esito della gara, attesa la sua presenza passiva che non ha effetto alcuno, in quanto il suo contributo è inesistente e non ha inciso ai fini della regolarità della partita. Né il richiamo all’art. 21 del CGS, fatto in ricorso, può cambiare l’interpretazione normativa del caso; il comma due stabilisce che, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 10 più volte citato, la squalifica dello stesso non si considera scontata se il calciatore viene inserito in distinta di gara senza essere impiegato in campo; il comma tre prevede per il calciatore squalificato un’ulteriore sanzione disciplinare nel caso in cui acceda al recinto di gioco e negli spogliatoi. Nessuna perdita della gara è prevista. Gli effetti dell’inserimento in lista di un calciatore squalificato sono due: squalifica che non si intende scontata ed ulteriore sanzione per lo stesso fra quelle previste dall’art. 9. Il vecchio brocardo “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit “ si addice perfettamente al caso. Se la norma in questione, nel caso di specie, avesse previsto anche la perdita della gara, l’avrebbe precisato ed invece si è limitata a quanto sopra, anche perché, in maniera chiara ed inequivocabile la fattispecie è regolata dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Tutte le restanti eccezioni devono ritenersi assorbite in quanto ininfluenti ai fini della decisione del ricorso. In merito alla richiesta di audizione riportata nel ricorso con le seguenti parole: “con riserva di essere sentiti, anche all’esito di eventuali memorie di controparte”, questa Corte Sportiva ritiene che non può essere presa in considerazione per il disposto dell’art. 77, comma 4, del C.G.S. dove è previsto che la richiesta deve essere “esplicitamente” inserita nel reclamo. Né tanto meno può essere presa in considerazione la successiva richiesta avanzata il 18 ottobre 2019 con posta certificata della società reclamante, che oltre ad essere intempestiva è anche priva di firma. Tanto premesso e ritenuto, P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, rigetta il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo reclamo già addebitato
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