C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 03/10/2019 – Delibera – Campionato Regionale di Promozione – 02 giornata del girone di andata gara del 15/ 9/2019 TRIVENTO – CLITERNINA
Campionato Regionale di Promozione – 02 giornata del girone di andata gara del 15/ 9/2019 TRIVENTO – CLITERNINA
Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 19 settembre 2019 - pag. 523 e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 26 settembre 2019 – pag. 589 in relazione alla gara in epigrafe; letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Trivento, sintetizzando rileva che la società reclamante chiede l’applicazione ai danni della Cliternina della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato nel corso della stessa il calciatore BUONO Bruno che non aveva titolo perché non tesserato. lette le controdeduzioni ritualmente proposte dalla società Cliternina, sintetizzando rileva che la medesima società, preliminarmente, ravvisa palesi elementi di inammissibilità del reclamo così come proposto per manifesta violazione del comma 4 dell’art. 49 CGS che prevede che I RICORSI ED I RECLAMI … DEVONO ESSERE MOTIVATI NONCHÉ REDATTI IN MANIERA CHIARA E SINTETICA… I RICORSI ED I RECLAMI REDATTI SENZA MOTIVAZIONE E COMUNQUE IN FORMA GENERICA SONO INAMMISSIBILI. Nel reclamo, infatti, non vi è alcun riferimento a norme violate né vi sono riferimenti normativi in ordine all’applicazione delle stesse, limitando da un lato il potere decisionale del Giudice e dall’altro il diritto di difesa della società Cliternina. Nel merito, la medesima società ravvisa la regolarità della posizione del calciatore Buono. L’art. 39, comma 3 NOIF stabilisce che “LA DATA DI DEPOSITO DELLE RICHIESTE DI TESSERAMENTO O DI SPEDIZIONE DEL PLICO POSTALE CONTENENTE LE MEDESIME RICHIESTE STABILISCE, AD OGNI EFFETTO, LA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO.”. In data 13/09/2019, la società Cliternina ha provveduto ad inoltrare, per il tramite del sistema telematico, la richiesta di tesseramento del calciatore BUONO che a causa di vizi meramente formali è stata formalizzata solo in data 16/09/2019; alla luce del citato art. 39, comma 3 la decorrenza del tesseramento deve riferirsi al 13/09/2019 quindi due giorni prima della data di disputa della gara. Ne deriva che il calciatore BUONO Bruno aveva pieno titolo a partecipare alla gara in epigrafe; osserva questo GST. Gli elementi di inammissibilità del reclamo così come proposto dalla società Trivento e richiamati dalla società Cliternina nelle proprie controdeduzioni non sono condivisibile; a giudizio di questo GST il reclamo è stato redatto in maniera chiara e sintetica, ed è ben motivato ed il mancato riferimento a norme violate non rende inammissibile il reclamo stesso. Nel merito è stato interessato l’Ufficio Tesseramento presso il CR Molise, unico competente in materia di tesseramenti. che, nella risposta acquisita agli atti, ha comunicato che alla data di disputa della gara (15/09/2019) il calciatore BRUNO Buono risultava svincolato; successivi accertamenti hanno portato a conoscenza di questo GST che la data di tesseramento del calciatore in parola per la società Cliternina decorre dal 16/09/2019. Per tutti questi motivi, richiamato l’art. 10, comma 6, lettera a) nuovo CGS D E C I D E 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Trivento per le ragioni meglio espresse in premessa; 2. di infliggere alla società Cliternina la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 3. di inibire il dirigente accompagnatore FAZZARI Cesare fino a tutto 31 ottobre 2019; 4. di squalificare il calciatore BUONO Bruno (Cliternina) per una gara effettiva. 5. di comminare alla società CLITERNINA la sanzione dell’ammenda di Euro 100,00 Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (ex art. 48, comma 6 nuovo CGS).