C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 10/10/2019 – Delibera – gara del 28/09/2019 ACLI CB E CAMPODIPIETRA – MIRABELLO CALCIO
gara del 28/09/2019 ACLI CB E CAMPODIPIETRA – MIRABELLO CALCIO
Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto di quanto pubblicato in merito alla gara in epigrafe sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 3 ottobre 2019 – pag. 639; letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che l’incontro si è svolto in un clima pesante a partire dal riscaldamento pre-gara e per tutto il primo tempo. Al 1’ del secondo tempo l’arbitro ammoniva per la seconda volta e quindi espelleva il calciatore FRUSCELLA Davide che aveva realizzato la rete del pareggio e che, per esultare, dapprima si arrampicava sulla rete di recinzione e successivamente sferrava un calcio ad una porta di allenamento presente nel recinto di gioco al di là del campo per destinazione. Nel frattempo, uno spettatore, al di là della rete di recinzione, rivolgeva frasi minacciose all’indirizzo dell’arbitro. Lo stesso reiterava tale comportamento per più minuti. Al 21’ del secondo tempo l’arbitro interrompeva il gioco per accertarsi delle condizioni di un calciatore locale che, a terra, si lamentava; questa decisione scatenava le vibranti proteste di calciatori locali; il più esagitato era il n. 5 DI BRINO Michele che, ammonito, continuava nelle proteste e veniva quindi espulso. In questo frangente, il massaggiatore ADAMO Giuseppe, precedentemente ammonito, entrava indebitamente sul terreno di gioco, giungeva nei pressi del capannello di calciatori e arbitro e rivolgeva a quest’ultimo frase irriguardosa. Nel frattempo, parte del pubblico si era assiepato dietro la rete di recinzione ed indirizzava all’arbitro frasi minacciose ed offensive. Il Di Brino si avvicinava di nuovo all’arbitro, poggiava le mani sul suo petto e lo spingeva, senza provocare dolore. Il gesto del calciatore, il comportamento del pubblico sempre più esagitato e la mancata presenza della forza pubblica (anche se richiesta) causava nell’arbitro un acuto stato di agitazione e, di conseguenza, sospendeva definitivamente l’incontro. Nel rientrare negli spogliatoi, il pubblico continuava ad indirizzare nei confronti dell’arbitro frasi offensive e minacciose. Osserva questo GST. Perché gli incontri di calcio possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi da parte di tesserati o spettatori è necessario sia che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara sia che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze nel recinto di gioco ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatisi al 21’ del secondo tempo, così come riportati dall’arbitro negli atti ufficiali di gara, evidenziano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara. Dagli atti ufficiali non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione definitiva (atto estremo ed eccezionale), a giudizio di questo GST, non andava adottato. Questa tesi è stata più volte supportata dalla giurisprudenza sportiva che in casi analoghi ha stabilito che “NEL CASO IN CUI LA DIREZIONE TECNICA DELLA GARA VENGA TURBATA MOMENTANEAMENTE DA PROTESTE O DA ATTEGGIAMENTI RIBELLI E INDISCIPLINATI DI CALCIATORI O DI ALTRI TESSERATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL GIOCO, IL DECRETARE LA FINE ANTICIPATA DELLA COMPETIZIONE, OVVERO LA SUA PROSECUZIONE FITTIZIA NON CORRISPONDE AD UNA REALE SITUAZIONE DI PERICOLO E SI RILEVA COME PROIEZIONE DI UNO STATO D’ANIMO DELL’ARBITRO ESAGERATAMENTE PREOCCUPATO O TIMOROSO”. Relativamente al comportamento del calciatore Di Brino, sicuramente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, non ha cagionato al direttore di gara “traumi o dolori”, ma ne ha sicuramente aumentato la paura per la propria incolumità. A tal proposito, questo GST ritiene: - che il comportamento sopra riportato messo in pratica dal calciatore Di Brino Michele, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014: - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione di cui all’art. 38, comma 1 nuovo CGS “COSTITUISCE CONDOTTA VIOLENTA OGNI ATTO INTENZIONALE DIRETTO A PRODURRE UNA LESIONE PERSONALE E CHE SI CONCRETIZZA IN UNA AZIONE IMPETUOSA ED INCONTROLLATA, CONNOTATA DA UNA VOLONTARIA AGGRESSIVITÀ, IVI COMPRESO LO SPUTO, IN OCCASIONE O DURANTE LA GARA, NEI CONFRONTI DELL'UFFICIALE DI GARA.” o della concorde giurisprudenza federale seconda la quale la condotta violenta consiste in un comportamento caratterizzato da "intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.." (cfr. Corte Giust. Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 12 comma I, nuovo CGS, stabilire "LA SPECIE E LA MISURA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI, TENENDO CONTO DELLA NATURA E DELLA GRAVITÀ DEI FATTI COMMESSI E VALUTATE LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI NONCHÉ LA EVENTUALE RECIDIVA."; Per tutti questi motivi, in considerazione di quanto precede, questo GST ritiene sussistente la fattispecie di cui all’art. 10 comma 5) lett. c) nuovo C.G.S. e pertanto D E C I D E 1. di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe per le ragioni meglio esposte in premessa; 2. di comminare alla società Acli CB e Campodipietra un’ammenda di Euro 150; 3. di revocare la sospensione cautelare inflitta ai calciatori FRUSCELLA Davide e DI BRINO Michele, nonché al massaggiatore ADAMO Giuseppe, tutti tesserati per la società ACLI CB E CAMPODIPIETRA – cfr. Comunicato Ufficiale n. 28 del 3 ottobre 2019 – pag. 639; 4. di inibire il massaggiatore ADAMO Giuseppe (Acli CB e Campodipietra) per una settimana (già scontata); 5. di squalificare il calciatore DI BRINO Michele (Acli CB e Campodipietra) per quattro gare effettive (una già scontata), con la precisazione che detta sanzione NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 comma 7 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva; 6. di squalificare il calciatore FRUSCELLA Davide (Acli CB e Campodipietra) per una gara effettiva (già scontata). Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza ai fini della ripetizione della gara che avverrà ai sensi dell’art. 30 del Regolamento della LND, così come modificato dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 41/A del 30 gennaio 2019.