C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 31/10/2019 – Delibera – gara del 27/10/2019 GUARDIALFIERA – S.ANGELO LIMOSANO

gara del 27/10/2019 GUARDIALFIERA - S.ANGELO LIMOSANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale, rileva che al 40' del secondo tempo l'arbitro ammoniva il calciatore MERENDA Davide (S.Angelo Limosano) per condotta antisportiva. Immediatamente il calciatore Merenda veniva sostituito; in questo frangente l'arbitro si accorgeva che lo stesso era stato precedentemente ammonito al 41' del primo tempo per fallo di gioco e che quindi non gli aveva notificato la conseguente espulsione. Osserva questo GST. L'art. 10, comma 5 CGS stabilisce che "QUANDO SI SIANO VERIFICATI, NEL CORSO DI UNA GARA, FATTI CHE PER LA LORO NATURA NON SONO VALUTABILI CON CRITERI ESCLUSIVAMENTE TECNICI GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA STABILISCONO SE E IN QUALE MISURA TALI FATTI ABBIANO AVUTO INFLUENZA SULLA REGOLARITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA". La mancata espulsione di un giocatore destinatario di una doppia ammonizione costituisce un errore (tecnico) dell'arbitro ed ha certamente avuto influenza sulla regolarità di svolgimento dei restanti undici minuti dell’incontro (nel secondo tempo l'arbitro ha infatti concesso sei minuti di recupero) avendo creato un non superabile squilibrio nel potenziale atletico delle squadre. Tutto ci premesso, questo GST ritiene non conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara ed il risultato conseguito sul campo e pertanto, visti gli artt. 65, comma 1, lettera b e 66, comma 1 lettera a CGS D E C I D E 1. di dichiarare irregolare la gara in epigrafe in quanto non regolarmente svolta; 2. di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe (art. 10, comma 5, lettera c CGS); 3. di comminare al calciatore MERENDA Davide (S.Angelo Limosano) la sanzione della squalifica per una gara effettiva, quale conseguenza della doppia ammonizione che avrebbe dovuto comportare la relativa espulsione (art. 9, comma 7 CGS). Manda alla Segreteria del CR Molise per i provvedimenti di competenza al fine della ripetizione della gara in epigrafe.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it