C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 09/10/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di – TRIPODI Domenico, nella sua qualità di Presidente della ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. e 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale LND – Vertenza Scevola / ASD Comprensorio Archi Calcio n. 20/89 (2017-18) – di cui alle comunicazioni del 15-10-18 e 18- 10-18, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore Scevola Massimo, nel termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione; – ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del previgente C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio specificato nella parte motiva. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 1564/1236 pfi 18-19 /CS/ps del 30/07/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di

- TRIPODI Domenico, nella sua qualità di Presidente della ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. e 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale LND - Vertenza Scevola / ASD Comprensorio Archi Calcio n. 20/89 (2017-18) - di cui alle comunicazioni del 15-10-18 e 18- 10-18, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore Scevola Massimo, nel termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione; - ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del previgente C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio specificato nella parte motiva. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 1564/1236 pfi 18-19 /CS/ps del 30/07/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1236 pfi18-19, avente ad oggetto: “Mancato pagamento e conseguente invio della liberatoria al C.R. Calabria da parte della A.S.D. COMPRENSORIO ARCHI CALCIO, nel termine previsto di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la LND (C.U. n. 5/2018 dell’11-10-18 - ricorso lodo arbitrale n. 20/89), della somma di euro 3.110,00 stabilita in favore dell’allenatore Massimo SCEVOLA. (Prot. 10206)”. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 16.5.2019 al n. 1236 pfi 18-19. Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: - Copia lettera di incarico del 16-05-2019 (Prot. 12898/1236pfi18-19/CS/ps); - Nota LND CR Calabria del 06-03-19; - Nota Collegio Arbitrale del 15-10-18; - Lodo Collegio Arbitrale LND Vertenza Scevola / ASD Comprensorio Archi Calcio n. 20/89 (2017-18); - Pec LND CR Calabria del 18-10-18 richiesta liberatoria; - Interrogazione storica società; - Interrogazione storica allenatore; Letto il pronunciato del Collegio Arbitrale presso la LND riguardante la Vertenza n. 20/89 (2017-18) emesso nella riunione del 11-10-18, pubblicato sul C.U. n. 5/2018 e comunicata con nota del 15-10-18 con cui la ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO è stata condannata a corrispondere, in favore dell’allenatore Massimo Scevola la somma di € 3.110,00 maggiorata al tasso legale fino alla data dell’effettivo soddisfo; Letta la comunicazione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. trasmessa alla ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO con nota del 15-10-2018 con la quale quest’ultima viene invitata ad effettuare il pagamento di quanto dovuto e riportato nel predetto lodo arbitrale n. 20/89 (2017/18) non oltre 30 giorni; Letta la comunicazione del Comitato Regionale Calabria trasmessa alla ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO con nota del 18-10-2018, con la quale quest’ultima viene invitata a comunicare l’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria così come richiesta; Letta la comunicazione del Comitato Regionale Calabria trasmessa altresì alla ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO con nota del 06-03-19, con la quale si rileva che la predetta società non ha dimostrato l’avvenuto pagamento nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 94/ter NOIF; Rilevato che, l’inadempimento della ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) risulta per tabulas, dal momento che la stessa non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale con deliberato emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore Massimo Scevola, nel termine di 30 giorni perentoriamente previsto dalla disciplina vigente; Ritenuto che ciò integra aperta violazione del disposto dell’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art.8 commi 9 e 10 del previgente C.G.S.; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 30-05-19 inviata ai predetti soggetti e dagli stessi regolarmente ricevuta il 06-06-2019; Ritenuto che la suddetta condotta, consistente nell’inadempimento di obblighi positivi posti a carico della società sportiva, è ascrivibile al Presidente della stessa, munito di legale rappresentanza e potere di firma, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla società, in carica alla data della scadenza del termine di cui all’art.94 ter co.13 NOIF; Ritenuto pertanto che, l’illecito disciplinare dianzi illustrato è imputabile direttamente al Sig. Tripodi Domenico, nella sua qualità di Presidente della ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) in via diretta, ex art.4 comma 1 del previgente C.G.S., per la violazione ascritta al suo Presidente; Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del previgente C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco; HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - TRIPODI Domenico, nella sua qualità di Presidente della ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere della violazione degli artt.1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. e 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - Vertenza Scevola / ASD Comprensorio Archi Calcio n. 20/89 (2017-18) - di cui alle comunicazioni del 15-10-18 e 18-10-18, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore Scevola Massimo, nel termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione; - ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del previgente C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio specificato nella parte motiva. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 7.10.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. Nessuno compariva per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: -per TRIPODI Domenico nella sua qualità di Presidente della ASD Comprensorio Archi Calcio l’inibizione per mesi sei ; -per la società ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) UN punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione 2019/2020 ed euro 750,00 di ammenda. I MOTIVI DELLA DECISIONE L’attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l’irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni: -per TRIPODI Domenico, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio all’epoca dei fatti, l’inibizione per mesi SEI (6); -per la società ASD COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (Matr. 917482) UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione 2019/2020 ed euro 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda.

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