C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 20/11/2019 – Delibera – PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di: – DE ROSE Gianluca presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPRENSORIO SAN LUCIDO FIUMEFREDDO (ora denominata U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018) per la violazione dell’art.1 bis comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 stagione sportiva 2017/2018, punto 14, per aver pattuito con il tecnico ESPOSITO Elio, per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al campionato allievi regionali un compenso complessivo forfetario annuo di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 dell’accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U. n. 1 del 01.07.2017; – la società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 matricola (610282) per la violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 del previgente Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente DE ROSE Gianluca ed al tecnico tesserato per la società ESPOSITO Elio, come analiticamente descritte nella parte motiva. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 4359/1406 pfi 18-19/MS/jg del 09/10/2019.
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di:
- DE ROSE Gianluca presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPRENSORIO SAN LUCIDO FIUMEFREDDO (ora denominata U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018) per la violazione dell’art.1 bis comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 stagione sportiva 2017/2018, punto 14, per aver pattuito con il tecnico ESPOSITO Elio, per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al campionato allievi regionali un compenso complessivo forfetario annuo di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 dell’accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U. n. 1 del 01.07.2017; - la società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 matricola (610282) per la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del previgente Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente DE ROSE Gianluca ed al tecnico tesserato per la società ESPOSITO Elio, come analiticamente descritte nella parte motiva. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 4359/1406 pfi 18-19/MS/jg del 09/10/2019.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, Visti gli atti del procedimento disciplinare n.1406 pfi 2018/2019 (iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 07.06.2019) avente ad oggetto: “ Superamento dei massimali previsti quale premio di tesseramento per la conduzione di squadre partecipanti al campionato di Allievi Regionali da parte del tecnico ESPOSITO Elio e la Soc. US SAN LUCIDO CALCIO 2018 per la stagione sportiva 2017/2018 (10718)”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 19.07.2019 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini, ESPOSITO Elio, DE ROSE Gianluca e società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 che non hanno presentato memorie difensive né hanno chiesto di essere sentiti; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto assumono particolare valenza dimostrativa l’acquisizione dei seguenti documenti:
denuncia segnalazione del 28.03.2019 del Collegio Arbitrale LND (prot. Figc Procura Federale n.10.718 del 28.03.2019), con relativi allegati riguardanti il lodo arbitrale del 13.12.2018 CU 6/2018 reso nella vertenza 55/89 fra le parti ESPOSITO Elio e U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 (All.2); AS 400 del tecnico ESPOSITO Elio (allenatore di base codice 32.795)(All.3); AS 400 società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 (All.4); richiesta tesseramento tecnico ESPOSITO Elio/COMP. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO del 20.10.2017 (All.5); scrittura privata (accordo economico società LND - allenatore stagione 2017/2018) sottoscritta dal tecnico ESPOSITO Elio con la società ASD COMPRENS. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO rappresentata dal presidente e legale rappresentante DE ROSE Gianluca)(All.6); C.U. n. 1 LND stagione sportiva 2017/2018 punto 14 del 01.07.2017 (All.7); Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che nella stagione sportiva 2017/2018 ESPOSITO Elio, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base - codice 32.795) ha sottoscritto in data 06.09.2017 con la società A.S.D. COMPRENS. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO (ora denominata U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018) per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al campionato allievi regionali un premio di tesseramento annuale di euro 3.500.00 superiore pertanto al massimale di euro 2.500,00 stabilito al punto 14 lettera a (premio di tesseramento annuale “Allenatore squadre minori”) del C.U. LND n. 1 del 01.07.2017. Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite si evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dai soggetti di seguito indicati: - DE ROSE Gianluca presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPRENS. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO (ora denominata U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018) ha violato l’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva previgente (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 stagione sportiva 2017/2018, punto 14, per aver pattuito con il tecnico ESPOSITO Elio , per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al campionato allievi regionali un compenso complessivo forfettario annuo di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 dell’accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U. n. 1 del 01.07.2017; - la società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 ha violato l'art. 4 commi 1 e 2 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente DE ROSE Gianluca ed al tecnico tesserato per la società ESPOSITO Elio; Considerato, altresì, che per quanto concerne le violazioni poste in essere da: -ESPOSITO Elio tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base - codice 32.795) [violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva previgente (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), e l’art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 stagione sportiva 2017/2018, punto 14, per aver pattuito con la Società A.S.D. COMPRENS. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO (ora denominata U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018) per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al campionato allievi regionali un compenso complessivo forfettario annuo di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 dell’accordo LND - AIAC indicato nel predetto C.U. n. 1 del 01.07.2017) si provvede con autonomo atto al deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc; Atteso quanto previsto dall'art.142 del vigente Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019; Visti gli artt. 32 ter, comma 4 e 32 sexies comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva previgente ; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio Cristaudo; H A D E F E R I T O innanzi al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria Figc: - DE ROSE Gianluca presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPRENS. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO (ora denominata U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018) per la violazione dell’art.1 bis comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 stagione sportiva 2017/2018, punto 14, per aver pattuito con il tecnico ESPOSITO Elio , per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al campionato allievi regionali un compenso complessivo forfettario annuo di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 dell’accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U. n. 1 del 01.07.2017; - la società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 per la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del previgente Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente DE ROSE Gianluca ed al tecnico tesserato per la società ESPOSITO Elio, come analiticamente descritte nella parte motiva.
IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 18 novembre 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per De Rose Gianluca inibizione per mesi tre; -per la Società U.S. San Lucido Calcio 2018 ammenda di € 450,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; preso atto che la Società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 (matricola 610282) è stata dichiara inattiva dal 10 settembre 2019 (C.U. nr.29 s.s.2019/2020); P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga: a DE ROSE Gianluca l’inibizione per mesi TRE (3). Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 (matricola 610282) poiché inattiva dal 10 SETTEMBRE 2019.
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