C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 08/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.17 a carico di: 1) EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, all’epoca dei fatti, calciatore dilettante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, compilato il modulo di richiesta di tesseramento quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, per la società A.S.D. REAL MILETO, apponendo di proprio pugno nello spazio all’uopo riservato, la sottoscrizione dei genitori ROSA ANNA CASCAS e VINCENZO LANGELLOTTI, e per avere con tale condotta indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; 2) ROMANO PASQUALE, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere, nella richiamata qualità: – della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto il modulo per la richiesta di tesseramento del giovane EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, in favore della A.S.D. REAL MILETO, risultata apocrifa nello spazio riservato alla sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale, ROSA ANNA CASCAS e VINCENZO LANGELLOTTI; per avere, pertanto, consentito o comunque non impedito attraverso un’adeguata azione di verifica e vigilanza, tanto più necessaria in presenza di un minore, che il calciatore Langellotti provvedesse alla compilazione del modulo apponendovi le sottoscrizioni apocrife dei genitori i quali, per come accertato nel corso del procedimento dinanzi al TFN e delle indagini, erano ignari della pratica di tesseramento; nonché ancora per avere, con tale condotta, indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; – della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 delle NOIF e dall’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, MARIO SPINA, svolgesse in assenza di tesseramento attività quale allenatore a favore della ASD REAL MILETO, per come confermato dal tecnico e risultante dall’anagrafica federale; 3) la Società A.S.D. REAL MILETO (MATRICOLA 921949), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per i comportamenti posti in essere dal Presidente, ROMANO PASQUALE, e dal tecnico MARIO SPINA, e dal calciatore EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, come sopra descritti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5405/1562 pfi 18-19/MS/CS/jg del 29/10/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.17 a carico di: 1) EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, all’epoca dei fatti, calciatore dilettante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, compilato il modulo di richiesta di tesseramento quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, per la società A.S.D. REAL MILETO, apponendo di proprio pugno nello spazio all’uopo riservato, la sottoscrizione dei genitori ROSA ANNA CASCAS e VINCENZO LANGELLOTTI, e per avere con tale condotta indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; 2) ROMANO PASQUALE, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere, nella richiamata qualità: - della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto il modulo per la richiesta di tesseramento del giovane EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, in favore della A.S.D. REAL MILETO, risultata apocrifa nello spazio riservato alla sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale, ROSA ANNA CASCAS e VINCENZO LANGELLOTTI; per avere, pertanto, consentito o comunque non impedito attraverso un’adeguata azione di verifica e vigilanza, tanto più necessaria in presenza di un minore, che il calciatore Langellotti provvedesse alla compilazione del modulo apponendovi le sottoscrizioni apocrife dei genitori i quali, per come accertato nel corso del procedimento dinanzi al TFN e delle indagini, erano ignari della pratica di tesseramento; nonché ancora per avere, con tale condotta, indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; - della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 delle NOIF e dall’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, MARIO SPINA, svolgesse in assenza di tesseramento attività quale allenatore a favore della ASD REAL MILETO, per come confermato dal tecnico e risultante dall’anagrafica federale; 3) la Società A.S.D. REAL MILETO (MATRICOLA 921949), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per i comportamenti posti in essere dal Presidente, ROMANO PASQUALE, e dal tecnico MARIO SPINA, e dal calciatore EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, come sopra descritti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5405/1562 pfi 18-19/MS/CS/jg del 29/10/2019.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1562 pfi 18-19 MS/CS/jg, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito all’apocrifia della firma apposta sulla richiesta di tesseramento in favore della Soc. ASD Real Mileto da parte dei genitori del calciatore Francesco Emilio Langelotti [rectius: Langellotti]”; Vista la documentazione acquisita ed esaminata l’attività istruttoria espletata da questo Ufficio; Letta la relazione redatta dal Collaboratore della Procura Federale, dott. Antonio Cogliandro, ed esaminati i relativi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati; Atteso che l’incarico professionale conferito dal minore Langellotti e dagli esercenti la potestà genitoriale reca la variazione del domicilio eletto presso lo studio del legale di fiducia (come da mandato depositato in data 24 settembre 2019); Rilevato che, a seguito dell’istanza presentata, il legale di fiducia del calciatore e dei sig.ri Langellotti ha estratto copia integrale degli atti del fascicolo d’indagine e, il 2 ottobre 2019, ha depositato una memoria; Visto che gli altri avvisati, nei termini concessi, non hanno inteso spiegare alcuna attività difensiva; Alla luce delle premesse sopra riportate, OSSERVANO QUANTO SEGUE Nel corso dell’attività inquirente compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. delibera assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (CU 18/TFN) e relativi allegati, comprensivi di: -reclamo n. 40 presentato dai signori Vincenzo Langellotti e Rosa Anna Cascas, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Emilio Francesco Langellotti per ottenere l’annullamento del tesseramento, con vincolo pluriennale, del giovane calciatore in favore della società A.S.D. REAL MILETO in ragione della mancata apposizione, nello spazio riservato, delle firme presenti sul modulo di richiesta di tesseramento e conseguente apocrifia delle stesse; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e autenticazione delle firme di entrambi i genitori rilasciata dall’incaricato del Comune di Mileto il 22 gennaio 2019; - atto di diffida stragiudiziale in data 16 gennaio 2019; - modulo richiesta di tesseramento; - scheda anagrafica e storico di censimento di Emilio Francesco Langellotti (nato a Vibo Valentia l’8 settembre 2003 – matr. 2.525.030), tesserato nella stagione 2018/2019 (a decorrere dal 13 settembre 2018) quale calciatore dilettante per la A.S.D. REAL MILETO; - estratto storico della società A.S.D. REAL MILETO ed elenco dirigenti ed altri soggetti tesserati per la stessa nella stagione sportiva 2018/2019; 2. fogli di censimento della A.S.D. REAL MILETO relativo alla stagione sportiva 2018/2019; 3. modulo richiesta di tesseramento del calciatore Emilio Francesco Langellotti; 4. verbale di audizione del calciatore Emilio Francesco Langellotti, in data 5 luglio 2019, assistito dagli esercenti la potestà genitoriale sig.ra Rosa Anna Cascas e sig. Vincenzo Langellotti e relativa convocazione ex art. 119, comma 7, del vigente C.G.S.; 5. foglio recante le firme del calciatore Emilio Francesco Langellotti e dei genitori sig.ra Rosa Anna Cascas e sig. Vincenzo Langellotti apposte in occasione dell’audizione del giovane atleta alla presenza del Collaboratore delegato; 6. verbale di audizione, in data 12 luglio 2019, deI sig. Mario Spina, allenatore tesserato per la A.S.D. REAL MILETO nella S.S. 2017/2018, e relativa convocazione ex art. 119, comma 7, del vigente C.G.S.;
7. convocazione ai sensi dell’art. 119, comma 7, del vigente C.G.S. di ROMANO PASQUALE, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della A.S.D. REAL MILETO, nonchè riscontro via e-mail proveniente dall’indirizzo di posta elettronica della A.S.D. REAL MILETO in data 9 luglio 2019; 8. estratto storico di tesseramento di Mario Spina, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base (cod. 102.206) con ultimo tesseramento risalente alla stagione 2017/2018 (a decorrere dal 25 settembre 2017) quale responsabile della prima squadra della A.S.D. REAL MILETO; Esaminata la memoria presentata dalla difesa Langellotti e osservato in proposito che la prospettazione storica offerta dal calciatore non può tessere suffragata dalle dichiarazioni dei genitori i quali, oltre ad essere condizionati dall’interesse a escludere o contenere le responsabilità del figlio, sono testimoni de relato dei fatti dal medesimo narrati. La circostanza, poi, che il calciatore, all’epoca, avesse appena compiuto quattordici anni non appare rilevante né tantomeno dirimente. A prescindere dai noti canoni sulla soglia di imputabilità, va ricordato che l’ordinamento federale non contempla una disciplina diversa e più favorevole in ragione dell’età; educando al rispetto delle regole sportive, esso mira ad accompagnare il minore in un percorso di crescita maturo e responsabile; Osservato conclusivamente che dagli atti acquisiti al presente procedimento è emerso che: - il giovane calciatore Emilio Francesco Langellotti ha compilato il modulo di tesseramento apponendo di proprio pugno, nello spazio all’uopo riservato, la sottoscrizione di entrambi i genitori i quali, secondo quanto dichiarato agli organi federali, non erano al corrente della pratica di tesseramento; - il calciatore appena citato, per quanto giovane, non poteva non comprendere la gravità di tale condotta, indipendente dal fatto che siano stati altri a suggerirla; - della violazione disciplinare debbono essere chiamati a rispondere sia l’allenatore Mario Spina che, per come riferito dal ragazzo, ha suggerito di apporre le sottoscrizioni dei genitori per accelerare la pratica di tesseramento, sia il presidente Pasquale Romano che ha firmato la richiesta omettendo qualsivoglia doverosa verifica - che deve essere ancor più rigorosa in presenza di minori - sulla provenienza e sull’autenticità delle firme; - lo Spina, inoltre, pacificamente nella stagione 2018/2019 ha svolto attività di natura tecnica nell’ambito della società A.S.D. Real Mileto in assenza di tesseramento; Ritenuto, pertanto che, dalla complessiva attività istruttoria compiuta e dagli atti sopra indicati, appaiono emergere i comportamenti ascrivibili ai seguenti soggetti: 1) EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, all’epoca dei fatti calciatore dilettante tesserato per la società A.S.D. REAL MILETO: - per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, compilato il modulo di richiesta di tesseramento quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, per la società A.S.D. REAL MILETO, apponendo di proprio pugno nello spazio all’uopo riservato, la sottoscrizione dei genitori sig.ra ROSA ANNA CASCAS e sig. VINCENZO LANGELLOTTI, e per avere con tale condotta indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; 2) MARIO SPINA, allenatore di base all’epoca dei fatti non tesserato per alcuna società; - per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 38 e 39 delle NOIF, nonché dall’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, suggerito al calciatore EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI di compilare il modulo per la richiesta di tesseramento quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, per la A.S.D. REAL MILETO anche nella parte riguardante l’apposizione della sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale, sig.ra ROSA ANNA CASCAS e sig. VINCENZO LANGELLOTTI, all’insaputa di questi ultimi, e per avere con tale condotta indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; - per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 delle NOIF e dagli artt. 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, svolto attività quale allenatore in favore della A.S.D. REAL MILETO senza essere tesserato per tale società; 3) ROMANO PASQUALE, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della A.S.D. REAL MILETO: - per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto il modulo per la richiesta di tesseramento del giovane EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, in favore della A.S.D. REAL MILETO, risultata apocrifa nello spazio riservato alla sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale, sig.ra ROSA ANNA CASCAS e sig. VINCENZO LANGELLOTTI; per avere, pertanto, consentito o comunque non impedito attraverso un’adeguata azione di verifica e vigilanza, tanto più necessaria in presenza di un minore, che il calciatore Langellotti provvedesse alla compilazione del modulo apponendovi le sottoscrizioni apocrife dei genitori i quali, per come accertato nel corso del procedimento dinanzi al TFN e delle indagini, erano ignari della pratica di tesseramento; nonché ancora per avere, con tale condotta, indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; - per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 delle NOIF e dall’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, MARIO SPINA, svolgesse in assenza di tesseramento attività quale allenatore a favore della ASD REAL MILETO, per come confermato dal tecnico e risultante dall’anagrafica federale; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegua la responsabilità diretta e oggettiva delle Società A.S.D. REAL MILETO alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva); Atteso che, per le violazioni poste in essere dal sig. MARIO SPINA si provvede con autonomo atto di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi dei vigenti artt. 37 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 133, comma 1, lett. c) del C.G.S.; Per i motivi sopra esposti, Vista la relazione conclusiva delle indagini; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Anna Maria De Santis Visto l’art. 125 del vigente Codice di Giustizia Sportiva; HANNO DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale della Calabria : 1) EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, all’epoca dei fatti, calciatore dilettante della A.S.D. REAL MILETO 2) ROMANO PASQUALE, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. REAL MILETO per rispondere: -il primo: della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, compilato il modulo di richiesta di tesseramento quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, per la società A.S.D. REAL MILETO, apponendo di proprio pugno nello spazio all’uopo riservato, la sottoscrizione dei genitori sig.ra ROSA ANNA CASCAS e sig. VINCENZO LANGELLOTTI, e per avere con tale condotta indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; il secondo, nella richiamata qualità: - della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto il modulo per la richiesta di tesseramento del giovane EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, in favore della A.S.D. REAL MILETO, risultata apocrifa nello spazio riservato alla sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale, sig.ra ROSA ANNA CASCAS e sig. VINCENZO LANGELLOTTI; per avere, pertanto, consentito o comunque non impedito attraverso un’adeguata azione di verifica e vigilanza, tanto più necessaria in presenza di un minore, che il calciatore Langellotti provvedesse alla compilazione del modulo apponendovi le sottoscrizioni apocrife dei genitori i quali, per come accertato nel corso del procedimento dinanzi al TFN e delle indagini, erano ignari della pratica di tesseramento; nonché ancora per avere, con tale condotta, indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; - della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 delle NOIF e dall’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, il signor MARIO SPINA, svolgesse in assenza di tesseramento attività quale allenatore a favore della ASD REAL MILETO, per come confermato dal tecnico e risultante dall’anagrafica federale;
3)e la Società A.S.D. REAL MILETO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per i comportamenti posti in essere dal Presidente, ROMANO PASQUALE, e dal tecnico MARIO SPINA, e dal calciatore EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, come sopra descritti. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 7 gennaio 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Per i deferiti sono comparsi: l’avv. Maria Antonia Chiera e l’Avv. Debora Minico nell’interesse di Emilio Francesco Langellotti, di Vincenzo Langellotti e Rosa Anna Cascas, genitori di questi, tutti presenti. Nessuno è comparso per gli altri deferiti. RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: - per Romano Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Real Mileto, l’inibizione per mesi sei; - per Emilio Francesco Langellotti, all’epoca dei fatti calciatore dilettante della A.S.D. Real Mileto, la squalifica per mesi tre; - per la società A.S.D. Real Mileto l’ammenda di € 900,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga: - a ROMANO Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Real Mileto, l’inibizione per mesi SEI(6) e quindo fino al 30 LUGLIO 2021 (già inibito fino al 30 GENNAIO 2021 C.U. nr.11 TFT s.s. 2019/2020); - a Emilio Francesco LANGELLOTTI, all’epoca dei fatti calciatore dilettante della A.S.D. Real Mileto, la squalifica per mesi UNO (1); - alla società A.S.D. REAL MILETO(MATRICOLA 921949), l’ammenda di € 900,00 (novecento/00).
Share the post "C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 08/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.17 a carico di: 1) EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, all’epoca dei fatti, calciatore dilettante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, compilato il modulo di richiesta di tesseramento quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, per la società A.S.D. REAL MILETO, apponendo di proprio pugno nello spazio all’uopo riservato, la sottoscrizione dei genitori ROSA ANNA CASCAS e VINCENZO LANGELLOTTI, e per avere con tale condotta indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; 2) ROMANO PASQUALE, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere, nella richiamata qualità: – della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto il modulo per la richiesta di tesseramento del giovane EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, in favore della A.S.D. REAL MILETO, risultata apocrifa nello spazio riservato alla sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale, ROSA ANNA CASCAS e VINCENZO LANGELLOTTI; per avere, pertanto, consentito o comunque non impedito attraverso un’adeguata azione di verifica e vigilanza, tanto più necessaria in presenza di un minore, che il calciatore Langellotti provvedesse alla compilazione del modulo apponendovi le sottoscrizioni apocrife dei genitori i quali, per come accertato nel corso del procedimento dinanzi al TFN e delle indagini, erano ignari della pratica di tesseramento; nonché ancora per avere, con tale condotta, indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; – della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 delle NOIF e dall’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, MARIO SPINA, svolgesse in assenza di tesseramento attività quale allenatore a favore della ASD REAL MILETO, per come confermato dal tecnico e risultante dall’anagrafica federale; 3) la Società A.S.D. REAL MILETO (MATRICOLA 921949), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per i comportamenti posti in essere dal Presidente, ROMANO PASQUALE, e dal tecnico MARIO SPINA, e dal calciatore EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, come sopra descritti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5405/1562 pfi 18-19/MS/CS/jg del 29/10/2019."