C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 21/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.23 a carico di: SOCIETÀ A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 (matricola 921351) per la violazione dell’art. 14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente ed oggi trasfuso nell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva oggi vigente per le condotte poste in essere da soggetti rimasti ad oggi sconosciuti, ma certamente riferibili alla predetta società, che hanno posto in essere un acceso diverbio ed un tentativo di aggressione nei confronti di tre calciatori della società ospite, prima della gara A.S.D. Bovalino calcio a 5 – A.S.D. Enotria Città di Catanzaro che si sarebbe dovuta disputare il 09.02.2019. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6612/1289 pfi 18-19/CS/ps del 20/11/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.23 a carico di: SOCIETÀ A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 (matricola 921351) per la violazione dell’art. 14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente ed oggi trasfuso nell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva oggi vigente per le condotte poste in essere da soggetti rimasti ad oggi sconosciuti, ma certamente riferibili alla predetta società, che hanno posto in essere un acceso diverbio ed un tentativo di aggressione nei confronti di tre calciatori della società ospite, prima della gara A.S.D. Bovalino calcio a 5 – A.S.D. Enotria Città di Catanzaro che si sarebbe dovuta disputare il 09.02.2019. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6612/1289 pfi 18-19/CS/ps del 20/11/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto; visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1289pfi18-19 avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ai fatti di condotta violenta nei confronti di alcuni tesserati della Soc. ASD Enotria Città Di Catanzaro da parte di alcuni sostenitori della Soc. ASD Bovalino Calcio a 5 in occasione della gara Bovalino Calcio a 5 Enotria Città di Catanzaro del 9.2.2019”; atteso che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. verbale di audizione del sig. Varacalli Domenico del 25/06/2019; 2. verbale di audizione del sig. Musolino Luca del 25/06/2019; 3. verbale di audizione del sig. Scordino Vincenzo del 25/06/2019; 4. verbale di audizione del sig. Bitonti Patrizio del 01/07/2019; 5. verbale di audizione del sig. Zurlo Emmanuele del 01/07/2019; 6. verbale di audizione del sig. Michienzi Rosario del 05/07/2019; 7. verbale di audizione del sig. De Masi Denni del 05/07/2019; 8. comunicazione della L.N.D. - C.R. Calabria del 01/03/2019 alla Procura Federale F.I.G.C.; 9. C.U. n. 120 del 28.02.2019; 10. copia referto arbitrale relativo alla gara Bovalino calcio a 5 – Enotria città di Catanzaro del 09.02.19; 11. copia reclamo società Enotria Città di Catanzaro al Giudice Sportivo Territoriale; 12. copia foglio censimento A.S.D. Bovalino Calcio a 5 relativo alla s.s. 2018-2019; 13. copia foglio censimento A.S.D. Enotria Città di Catanzaro relativo alla s.s. 2018-2019; 14. C.U. n. 113 del 14 02. 2019; 15. Copia foglio censimento della società A.S.D. Bovalino Calcio a 5; 16. copia Daspo irrogato al sig. Scordino Vincenzo; 17. copia comunicato stampa della società Enotria Città di Catanzaro e querela della società Bovalino calcio a 5; 18. dichiarazione del sig. Federico Bruno impossibilitato a presenziare alla convocazione; 19. documentazione trasmessa dai Carabinieri della Stazione di Bovalino (RC); considerato che dalla documentazione acquisita e dagli atti di indagini espletati è emerso quanto segue: -con nota del 01.03.2019 il Giudice Sportivo Territoriale presso la L.N.D. - C.R. Calabria disponeva la trasmissione alla Procura Federale F.I.G.C. gli atti ufficiali di cui al C.U. n. 120 del 28/02/2019 per accertamenti su quanto denunciato dalla società A.S.D. Enotria Citta di Catanzaro nel proprio reclamo presentato al medesimo organo giudicante ed avente a riferimento i fatti accaduti a margine della gara A.S.D. Bovalino calcio a 5 – A.S.D. Enotria Città di Catanzaro disputata il 09.02.2019; -con il richiamato atto la società reclamante Enotria Città di Catanzaro chiedeva la irrogazione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 a carico della società A.S.D. Bovalino Calcio a 5 o in subordine la ripetizione della stessa sostenendo che tre propri tesserati erano stati aggrediti con schiaffi e pugni da parte di alcune persone e tesserati di detta società; -il G.S.T. presso la L.N.D. – C.R. Calabria, ritenendo che la gara non abbia avuto luogo in quanto il presidente della società Enotria Città di Catanzaro ha motivato la mancata disputa della gara stessa per l'aggressione subita da propri tesserati all'arrivo presso l'impianto sportivo senza tuttavia provare tale circostanza, infliggeva alla predetta società la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 – 6, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 100,00 per prima rinuncia, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa; atteso che nel corso dell’attività inquirente svolta venivano ascoltati diversi tesserati e dalle dichiarazioni rese dagli stessi è emerso ulteriormente quanto segue: -in sede di audizione del 25/06/2019 resa dinnanzi al collaboratore della Procura Federale dal sig. Varacalli Domenico, Direttore Sportivo della società A.S.D. Bovalino Calcio a 5, quest’ultimo dichiarava: ”di non essere stato presente alla gara del 09.02.2019 Bovalino calcio a 5 – Enotria Città di Catanzaro in quanto dal febbraio 2016 destinatario di un provvedimento Daspo, valevole per 4 anni, che gli vieta di avvicinarsi a qualsiasi manifestazione sportiva…… di non aver accompagnato il Sig. Musolino Luca all’entrata del palazzetto dello Sport di Bovalino il giorno 9.02.2019 perché gli è vietato avvicinarsi a Strutture Sportive…. di conoscere i sigg. Armignacca Simone, Patamia Manuele e Zurlo Emmanuele in quanto tesserati con la sua Società nella S.S. 2017-2018 …di non essere a conoscenza della presunta aggressione subita dai sigg. Armignacca, Patamia e Zurlo in quanto non presente al Palazzetto ma di aver appreso da alcuni suoi tesserati che la partita non si era svolta”; -in sede di audizione del 25/06/2019 resa dinnanzi al collaboratore della Procura Federale dal sig. Musolino Luca, Segretario della società A.S.D. Bovalino Calcio a 5, quest’ultimo dichiarava “di essere stato presente alla gara del 9.02.2019 A.S.D. Bovalino calcio a 5 – Enotria Città di Catanzaro, in distinta come Dirigente Accompagnatore .. di poter confermare che i cancelli del palazzetto erano aperti e la squadra ospite entrò senza alcun problema…di trovarsi con la sua squadra già all’interno del palazzetto quando giunse la Terna Arbitrale e successivamente la squadra dell’Enotria ... di non essere in compagnia del Sig. Varacalli Domenico il giorno 9.02.2019 presso il palazzetto dello Sport di Bovalino, in quanto lo stesso non può recarsi a nessuna manifestazione Sportiva perché ha il Daspo…di conoscere i Sigg. Armignacca Simone, Patamia Manuele e Zurlo Emmanuele perché nella S.S. 2017-2018 hanno giocato con la ASD Bovalino calcio a 5 ... di non essere a conoscenza della presunta aggressione subita dai sig. Armignacca, Patamia e Zurlo perché insieme alla sua squadra era all’interno dell’impianto quando giunse, al palazzetto, la squadra dell’Enotria ... di poter riferire che mentre era sul rettangolo di gioco si avvicinò a lui, con fare minaccioso, il Sig. Zurlo Emmanuele inveendo ed insultandolo con parole offensive e solo allora reagì agli insulti con gli stessi toni anche se non sa spiegare tale aggressione verbale da parte del Sig. Zurlo Emmanuele … di non essere a conoscenza del motivo per cui la gara non ebbe inizio ma di aver appreso da un suo tesserato che il Dirigente Accompagnatore dell’Enotria disse che per paura, in quanto sostenevano di essere stati aggrediti all’esterno del palazzetto, avevano deciso di non disputare la gara e di non sapere se, effettivamente, i tesserati dell’Enotria furono aggrediti”; -in sede di audizione del 25/06/2019 resa dinnanzi al collaboratore della Procura Federale dal sig. Scordino Vincenzo Presidente della società A.S.D. Bovalino Calcio, quest’ultimo dichiarava: “di non essere presente alla gara del 09.02.2019 Bovalino calcio a 5 – Enotria Città di Catanzaro perché fuori città per lavoro e comunque in possesso di un Daspo che gli vieta di partecipare a manifestazioni sportive … di essere stato contattato telefonicamente dal Sig. Musolino che lo informò che la gara non si era disputata perché la squadra dell’Enotria si era ritirata ma che non ne aveva capito le motivazioni … di conoscere i Sigg. Armignacca Simone, Patamia Manuele e Zurlo Emmanuele perché nella S.S. 2017-2018 hanno giocato con la sua squadra … di aver appreso della presunta aggressione nei confronti dei Sigg. Armignacca, Patamia e Zurlo solo al suo rientro, quando i suoi dirigenti gli comunicarono che la Squadra dell’Enotria non scese in campo perché sosteneva che alcuni suoi tesserati erano stati aggrediti e successivamente apprese che i presunti aggressori erano dei tesserati del Bovalino calcio a 5 tramite facebook … di non credere a tale aggressione ... di aver provveduto a diffidare la società dell’Enotria Città di Catanzaro in data 12 febbraio 2019, subito dopo il comunicato stampa dell’Enotria”; -in sede di audizione del 01/07/2019 resa dinnanzi al collaboratore della Procura Federale dal sig. Bitonti Patrizio, Presidente della Società A.S.D. Enotria Città di Catanzaro, quest’ultimo dichiarava “di essere presente il 09.02.2019 alla gara Bovalino calcio a 5 – Enotria Città di Catanzaro ... di aver esposto reclamo al Giudice Sportivo Territoriale per i fatti accaduti prima della gara Bovalino calcio a 5 – Enotria Città di Catanzaro mai disputata … di aver deciso di non disputare la gara in seguito all’aggressione subita, all’esterno del palazzetto, ai danni del Sig. Zurlo Emmanuele, aggressione che personalmente non ha visto ma che gli fu riferita dallo stesso Zurlo ... di aver consultato gli altri ragazzi e tutti manifestarono la volontà di rientrare a casa, pur coscienti che probabilmente avrebbero perso la partita, ma psicologicamente non erano in grado di giocare perché scossi dall’accaduto ... di riferire che la Forza Pubblica intervenne solo dopo essere stata chiamata dallo stesso, in seguito all’aggressione subita dal Sig. Zurlo Emmanuele … di aver rilasciato le proprie dichiarazioni ai Carabinieri e di averli seguiti poi in Caserma per verbalizzare quanto accaduto … di aver parlato con il presidente Scordino, presente negli spogliatoi, per informarlo dell’accaduto chiedendo il perché al loro arrivo i cancelli erano chiusi … di aver visto il sig. Varacalli Domenico negli spogliatoi che inveiva nei confronti del sig. Zurlo Emmanuele”; -in sede di audizione del 25/06/2019 resa dinnanzi al collaboratore della Procura Federale dal sig. Zurlo Emmanuele, tesserato per la società A.S.D. Enotria Città di Catanzaro, quest’ultimo riferiva: “di essere presente il 09.02.2019 alla gara Bovalino calcio a 5 – Enotria Città di Catanzaro … di poter riferire che appena giunti nei pressi del palazzetto dello sport di Bovalino si resero conto che i cancelli per l’accesso degli atleti erano chiusi pertanto si diressero verso il cancello dove entrano i tifosi e mentre si accingevano ad entrare il sig. Varacalli Domenico, che lo attendeva, lo bloccò con una mano in petto concedendo l’accesso solo ai suoi compagni, Armignacca e Patamia, e ritrovandosi solo con il sig. Varacalli Domenico, con il sig. Musolino Luca e con un terzo soggetto, in quel momento non riconosciuto, iniziarono a minacciarlo verbalmente e solo grazie alla sua intuizione riuscì a scappare evitando di essere aggredito ...di essere stato aggredito dal sig. Varacalli e dal sig. Musolino esclusivamente per problemi economici, in quanto la stagione precedente non gli fu corrisposta la somma di €. 2.000,00 quale rimborso spese ... di essere stato ascoltato dai Carabinieri intervenuti dopo che il Presidente Bitonti ne chiese l’intervento e di averli seguito poi in caserma ... di poter confermare che il sig. Varacalli Domenico ed il Sig. Scordino Vincenzo non erano presenti negli spogliatoi perché inibiti dal Daspo ma era presente il vice - presidente sig. Scordino Andrea … di essere in possesso del video che ha ripreso quanto accaduto nello spogliatoio dichiarando di inviarlo tramite whatsapp … di voler aggiungere che qualche mese dopo l’accaduto fu convocato dalla Questura di Catanzaro che gli chiese di identificare alcune foto in loro possesso, ma, pensando bene di voler chiudere la faccenda relativa alla gara non disputata tra Bovalino ed Enotria, non riconobbe, volutamente, le foto mostrategli e precisamente quelle del sig. Varacalli Domenico e Musolino Luca”; -in sede di audizione del 05/07/2019 resa dinnanzi al collaboratore della Procura Federale dal sig. Michienzi Rosario, arbitro effettivo della Sezione di Lamezia Terme, quest’ultimo riferiva: ”di essere stato designato come arbitro per la gara di campionato Regionale di calcio a 5, serie C1 Bovalino calcio a 5 – Enotria città di Catanzaro il 09.02.19 ... di essere giunti al Palazzetto di Bovalino, con il collega Masi, circa 1 ora prima della gara e di aver provveduto al controllo del terreno di gioco e non vedendo arrivare la squadra ospite, a 45 minuti dall’inizio della gara, si diressero nello spogliatoio ... dopo circa 10 minuti sentirono delle urla provenire dallo spogliatoio ospite ed uscirono per capire cosa stesse accadendo … di poter confermare che i protagonisti della discussioni animata erano il Sig. Musolino Luca, dirigente del Bovalino, ed il calciatore dell’Enotria Sig. Zurlo Emmanuele che subito dopo il loro ingresso si calmarono … di non aver visto alcun contatto fisico tra loro ... di essere rientrati nello spogliatoio seguiti dal Presidente dell’Enotria, sig. Bitonti Patrizio, che comunicò loro la volontà di non voler far giocare la propria squadra in quanto scossi da quanto accaduto prima di entrare nel palazzetto e precisamente li informò dell’aggressione subita da alcuni suoi tesserati … di aver personalmente tranquillizzato il presidente assicurando la massima tutela per quello che è di sua competenza sul terreno di gioco, affinché scendessero in campo per disputare la partita ma invano perché il Presidente qualche minuto dopo gli consegnò la riserva scritta con la quale ufficializzava la volontà di non disputare la gara … di aver visto giungere al Palazzetto la Forza Pubblica solo successivamente perché chiamata dal presidente Bitonti Patrizio e gli stessi Carabinieri assicurarono la loro presenza per tutta la partita ma ciò non tranquillizzò i tesserati dell’Enotria che preferirono non disputare la gara”; -in sede di audizione del 05/07/2019 resa dinnanzi al collaboratore della Procura Federale dal sig. De Masi Denni, arbitro effettivo della sezione di Soverato (CZ), quest’ultimo dichiarava: “di essere stato designato in qualità di arbitro n. 2 per la gara di campionato Regionale di calcio a 5 - serie C1 - Bovalino calcio a 5 – Enotria città di Catanzaro il 09.02.19 ... di essere giunti al Palazzetto di Bovalino, con l’arbitro sig. Michienzi, circa 1 ora prima della gara ... di aver sentito delle urla provenire dallo spogliatoio ospite e di essere usciti dal proprio spogliatoio per capire cosa stava accadendo ... di aver visto il sig. Musolino Luca, dirigente del Bovalino, ed il calciatore dell’Enotria sig. Zurlo Emmanuele discutere animatamente, dopo l’accaduto furono raggiunti dal Presidente dell’Enotria, sig. Bitonti Patrizio, nello spogliatoio, che comunicò che la squadra non sarebbe scesa in campo per disputare la gara perché alcuni tesserati erano stati aggrediti prima di entrare nel palazzetto ... di aver visto la Forza Pubblica arrivare in secondo momento perché chiamata dal presidente Bitonti Patrizio”; preso atto che con nota del 20.08.2019 la Stazione dei Carabinieri di Bovalino trasmetteva una informativa relativa alle attività svolte in occasione dell’evento oggetto del presente procedimento precisando: - di essere intervenuti a seguito di chiamata pervenuta dal sig. Bitonti Patrizio il quale riferiva di una presunta aggressione a danno di suoi tesserati avvenuta all’ingresso della struttura sportiva ove dovevasi disputare la gara A.S.D. Bovalino Calcio a 5 – Enotria Città di Catanzaro - che giunti sul posto procedevano ad identificare le tre presunte vittime dell’aggressione e precisamente i sig.ri Zurlo Emmanuele, Patania Manuel ed Armignacca Simone, che seppur indicando i sig.ri Musolino Luca e Varacalli Domenico quali autori materiali della presunta aggressione si rifiutavano di sporgere querela e di recarsi presso una struttura sanitaria non mostrando comunque evidenti segni di aggressione; - che i sig.ri Zurlo Emmanuele, Patania Manuel ed Armignacca Simone chiamati successivamente dai Carabinieri per procedere ad identificazione fotografica, non riconoscevano alcuno dei presunti aggressori; rilevato che dall'esame dei documenti acquisiti e dalle indagini compiute è emerso che prima della gara A.S.D. Bovalino calcio a 5 – A.S.D. Enotria Città di Catanzaro in programma il 09/02/2019, valevole per il campionato di Serie C/1 organizzato dalla L.N.D. – C.R. Calabria, si verificava un acceso diverbio tra tesserati e/o comunque soggetti riferibili alle due squadre con un tentativo di aggressione ai danni di tre calciatori della società ospite da parte di soggetti rimasti allo stato sconosciuti, ma certamente riferibili alla società A.S.D. Bovalino calcio a 5; considerato che l’attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono di ritenere provata a carico della società A.S.D. Bovalino Calcio a 5 (matricola 921351) la violazione dell’art. 14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente ed oggi trasfuso nell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva oggi vigente per le condotte poste in essere da soggetti rimasti ad oggi sconosciuti, ma certamente riferibili alla predetta società, che hanno posto in essere un acceso diverbio ed un tentativo di aggressione nei confronti di tre calciatori della società ospite, prima della gara A.S.D. Bovalino calcio a 5 – A.S.D. Enotria Città di Catanzaro che si sarebbe dovuta disputare il 09.02.2019; vista la comunicazione conclusione indagini inviata alla predetta società e da questa regolarmente ricevuta; verificato che a seguito della trasmissione degli atti del procedimento, previa rituale richiesta da parte della società A.S.D. Bovalino calcio a 5, la stessa non ha svolto alcuna attività difensiva nei termini assegnati;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, HANNO DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria la società A.S.D. Bovalino Calcio a 5 (matricola 921351) per la violazione dell’art. 14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente ed oggi trasfuso nell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva oggi vigente per le condotte poste in essere da soggetti rimasti ad oggi sconosciuti, ma certamente riferibili alla predetta società, che hanno posto in essere un acceso diverbio ed un tentativo di aggressione nei confronti di tre calciatori della società ospite, prima della gara A.S.D. Bovalino calcio a 5 – A.S.D. Enotria Città di Catanzaro che si sarebbe dovuta disputare il 09.02.2019. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 20 gennaio 2020 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il sostituto Procuratore Federale avv. Nicola Monaco; il sig. Scordino Vincenzo,in qualità di Presidente della Società A.S.D. Bovalino Calcio a 5, assistito dall’Avv. Antonio Femia. Prima dell’inizio del dibattimento le parti dichiarano di aver proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art.127 C.G.S.,come da verbale da entrambe sottoscritto che si produce. ; per la società A.S.D. Bovalino Calcio a 5, l’ammenda di € 450,00, da ridursi ad € 300,00). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. -Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo cui gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura; -visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S.; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga: -alla Società A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 (matricola 921351) l’ammenda di € 300,00 (trecento/00), che,ai sensi dell’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.127 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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