C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 31/10/2019 – Delibera – Gara del 15/10/2019 SAN MARCO – MARINA DI SCHIAVONEA 1960

Gara del 15/10/2019 SAN MARCO - MARINA DI SCHIAVONEA 1960

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria n.57 del 25 ottobre 2019; letto il ricorso proposto dalla società A.S.D. Marina di Schiavonea 1960 relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D. San Marco la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della reclamante, la società avversaria avrebbe impiegato n. 4 giocatori "Fuori Quota" - nati nell'anno 2000 - precisamente i calciatori SPADAFORA Alessandro nato il 05/07/2000, TAMBA Hassan nato il 22/07/2000, IANNUZZI Mattia nato il 13/12/2000 e dal 27' minuto del secondo tempo il calciatore ZAGHLOUL Avoub nato il 05/03/2000; rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio alla controparte allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice sportivo; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; preso atto che la società A.S.D. San Marco non ha inviato le proprie controdeduzioni; preso atto che l'assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto risulta che la società A.S.D. San Marco ha fatto prendere effettivamente parte all'incontro i calciatori SPADAFORA Alessandro nato il 05/07/2000, TAMBA Hassan nato il 22/07/2000, IANNUZZI Mattia nato il 13/12/2000 e dal 27º del secondo tempo anche il calciatore ZAGHLOUL Avoub nato il 05/03/2000 in sostituzione del predetto calciatore IANNUZZI Mattia; dato atto che il ricorso è fondato e va accolto; visto quanto disposto in ordine ai limiti di età per la partecipazione al Campionato Regionale Under 19 di cui al C.U. C.R. Calabri n. 2 del 02/07/2019 e C.U. C.R. Calabria n. 42 del 02/10/2019; visto l'art. 10 del C.G.S.; delibera 1) accogliere il ricorso e infliggere alla società A.S.D. SAN MARCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) accreditare alla società A.S.D. Marina di Schiavonea 1960 il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it