C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 07/11/2019 – Delibera – Gara del 2/11/2019 MIRTO C5 – CRESCENDO

 

Gara del 2/11/2019 MIRTO C5 - CRESCENDO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 3° del secondo tempo a seguito di una decisione arbitrale entrava in campo per protestare contro l'arbitro il giocatore De Luca Natale, appartenente alla società Crescendo; che l'arbitro ammoniva il citato giocatore De Luca Natale e lo invitava a ritornare ad accomodarsi al suo posto ma, nonostante ciò, continuava protestare nei confronti del secondo arbitro e nei suoi confronti; che contestualmente il giocatore De Luca Natale colpiva l'arbitro con un pugno a livello dello zigomo destro e del naso provocandogli dolore, mal di testa e bruciore nelle parti colpite; che l'arbitro non era più nelle condizioni di proseguire la gara la chiudeva definitivamente; che l'arbitro veniva accompagnato presso l'ospedale N. Giannettasio di Corigliano Rossano dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo allemiviso destro guaribile in 5gg; considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la diretta responsabilità del giocatore De Luca Natale anche per la responsabilità oggettiva della società Crescendo; che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzione previste dal C.U. n. 104/A del 2014; che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva App., III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sport. Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, c.1 C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; visti gli articoli 10 punto 1 e art 35 del C.G.S. delibera 1) Infliggere alla società CRESCENDO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; 2) Squalificare fino al 06/11/2022 il giocatore De Luca Natale della società Crescendo, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n. 256/A del 27.1.2016).

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