C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 14/11/2019 – Delibera – Gara del 6/11/2019 PRAIATORTORA – ROSSANESE
Gara del 6/11/2019 PRAIATORTORA - ROSSANESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta: - che a fine gara il signor Cunsolo Vincenzo dirigente della società Praiatortora, rivolgeva all'arbitro parole offensive e minacciose; - che il citato dirigente colpiva l'arbitro con un calcio al ginocchio, provocandogli forte dolore, e con una manata al volto e alla spalla e per aver tentato di tirargli un ulteriore calcio" e pestato" il piede provocandogli leggero dolore; - che il suddetto dirigente Cunsolo Vincenzo, strattonava per la maglietta l'arbitro e continuava a rivolgergli parole offensive e minacciose e mentre l'arbitro si accingeva ad abbandonare l'impianto sportiva tentava nuovamente di aggredirlo; - che l'arbitro una volta in sede si recava presso l'ospedale di Paola- Cetraro, dove gli venivano diagnosticati traumi al ginocchio destro, spalla e guancia sinistra guaribili in un giorno; - che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzione previste dal C.U. n. 104/A del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; delibera 1) inibire fino al 13.11.2024 il signor Cunsolo Vincenzo dirigente della società Praiatortora. Con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016) .