C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 15/11/2019 – Delibera – Gara del 5/11/2019 REAL MILETO – NICOTERA

Gara del 5/11/2019 REAL MILETO - NICOTERA

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.68 del 08.11.2019; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. Nicotera è stato presentato entro i termini regolamentari; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; letto il ricorso con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D. Real Mileto la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della reclamante, la società avversaria ha schierato un atleta che non aveva titolo a partecipare alla gara, precisamente il calciatore n. 17 Schimmenti Matteo nato il 18.2.2005, in quanto non aveva compiuto il 15º anno di età e, pertanto, non rispettava quanto disposto con C.U.n. 2 del 02/07/2019 in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età; considerato che quanto assunto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali e nella documentazione all'uopo richiesta all'ufficio tesseramento del C.R. Calabria da cui emerge che il calciatore Schimmenti Matteo nato il 18.2.2005 alla data dell'incontro non aveva compiuto il 15º anno di età; visto quanto disposto nelle norme relative ai limiti di partecipazione del campionato regionale Under 19 - riportate rispettivamente nel C.U. C.R. Calabria n. 2 del 2 luglio 2019, nel C.U. C.R. Calabria n. 44 de 04 ottobre 2019, nonché nell'art. 34 comma 3 delle NOIF; ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso presentato dalla società A.S.D. Nicotera; visti gli artt. 9 e 10 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società A.S.D. REAL MILETO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) inibire fino al 13.12.2019 il Sig. MANULI Simone dirigente accompagnatore della società A.S.D. Real Mileto in quanto firmatario della distinta di gara; 3) squalificare per UNA gara effettiva il calciatore SCHIMMENTI Matteo appartenente alla società A.S.D. Real Mileto; 4) disporre accreditarsi sul conto della società A.S.D. Nicotera il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

 

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