C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 12/12/2019 – Delibera – Gara del 7/12/2019 ROCCELLETTA – FUTSAL SELES

Gara del 7/12/2019 ROCCELLETTA - FUTSAL SELES

Il Giudice Sportivo Territoriale Letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che l'arbitro durante il secondo tempo allontanava il dirigente accompagnatore della società Futsal Seles signor Libri Domenico reo di aver tenuto un comportamento offensivo nei suoi riguardi; - che a fine partita durante il saluto di Fair Play il sig. Libri Domenico raggiungeva l'arbitro a centrocampo e continuava a inveire nei confronti del direttore di gara attingendolo con sputi sul viso e sulla maglia di gioco; - che il comportamento sopra riportato , configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in una azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle che lo stesso direttore di gara veniva raggiunto sempre durante il Fair Play da un sostenitore, entrato abusivamente sul terreno di gioco, appartenente alla società Futsal Seles che chiedeva con tono nervoso e minatorio chiarimenti sull'operato del medesimo. delibera 1) infliggere l'inibizione fino al 11.12.2022 al dirigente accompagnatore della società Futsal Seles signor Libri Domenico, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016); 2) infliggere alla società FUTSAL SELES l'ammenda di € 100.00.

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