C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 20/12/2019 – Delibera – Gara del 12/12/2019 CAMPORA – MARCA FOOTBALL CLUB
Gara del 12/12/2019 CAMPORA - MARCA FOOTBALL CLUB
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore COLASUONNO Pierfrancesco (nato il 27.06.2003) appartenente alla società A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB durante la gara specificata in epigrafe al 14º del primo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore COLASUONNO Pierfrancesco veniva accertato che, l stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 1 - 9 acquisito sul campo dalla società ACD CAMPORA; 2) inibire fino al 17/01/2020 il Sig. IACONETTI Pierluigi quale Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB firmatario della distinta di gara; 3) infliggere al calciatore COLASUONNO Pierfrancesco (nato il 27.06.2003) la squalifica per UNA gara effettiva; 4) infliggere alla società A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB l'ammenda di € 25,00.