C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 20/12/2019 – Delibera – Gara del 17/12/2019 SAN GIORGIO 2012 – COMPRENSORIO ARCHI CALCIO

Gara del 17/12/2019 SAN GIORGIO 2012 - COMPRENSORIO ARCHI CALCIO

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: che, a seguito dell'espulsione per somma di ammonizioni di un calciatore della società ASD San Giorgio 2012, il sig. CONDEMI Giuseppe (nato il 24/08/2001), capitano della società ASD San Giorgio 2012 si avvicinava all'arbitro e gli rivolgeva parole offensive e veniva sanzionato con provvedimento di espulsione; che il sig. CONDEMI, a questo punto, colpiva il direttore di gara con uno schiaffo al volto provocandogli forte dolore; che l'arbitro non essendo nelle condizioni di continuare l'incontro sospendeva la gara definitivamente e faceva rientro negli spogliatoi; che l'arbitro successivamente si recava presso il Pronto Soccorso di Reggio Calabria e gli veniva diagnosticato un "trauma emivolto dx" con prognosi di 3 giorni s.c.; considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per il comportamento del calciatore CONDEMI Giuseppe anche per responsabilità oggettiva della società ASD San Giorgio 2012; che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzione previste dal C.U. n. 104/A del 2014 che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma 1 C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; visti gli artt. 10 e 35 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società ASD SAN GIORGIO 2012 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 - 5 quale miglior punteggio acquisito sul campo dalla società ASD COMPR. ARCHI CALCIO; 2) squalificare fino al 31/12/2022 il calciatore CONDEMI Giuseppe (nato il 24/08/2001) appartenente alla società ASD San Giorgio 2012, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 del Codice di Giustizia Sportiva.

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