C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 24/01/2020 – Delibera – Gara del 21/ 1/2020 REAL KROTON – SILANA FOOTBALL CLUB 2019

Gara del 21/ 1/2020 REAL KROTON - SILANA FOOTBALL CLUB 2019

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore GUERRIERA Pierpaolo Maria (nato il 20.05.2001) appartenente alla società A.S. REAL KROTON durante la gara specificata in epigrafe al 19º minuto del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Guerriera Pierpaolo Maria veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società A.S. REAL KROTON, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società A.S. REAL KROTON la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3; 2) inibire fino al 21/02/2020 il Sig. VILLIRILLO Francesco quale Dirigente Accompagnatore della società A.S. REAL KROTON firmatario della distinta di gara; 3) infliggere al calciatore GUERRIERA Pierpaolo Maria (nato il 20.05.2001) la squalifica per UNA gara effettiva; 4) infliggere alla società A.S. REAL KROTON l'ammenda di € 25,00.

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