C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 07/02/2020 – Delibera – Gara del 21/ 1/2020 SPORTING CATANZARO LIDO – AQUILE CATANZARO

Gara del 21/ 1/2020 SPORTING CATANZARO LIDO - AQUILE CATANZARO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale N. 113 del 24 Gennaio 2020; letto il ricorso proposto dalla società A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D. AQUILE CATANZARO la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della reclamante, la società avversaria avrebbe impiegato n. 4 giocatori fuori quota -nati nell'anno 2000- precisamente i calciatori RICCIO Yago nato il 24/10/2000, GARIANO Gianluca nato il 06/03/2000, ARENA Francesco nato il 02/10/2000 e PETITTO Christian nato il 13/01/2000; rilevato che il ricorso è stato proposto nei i termini regolamentari; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, coma da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; preso atto che la società A.S.D. AQUILE CATANZARO non ha inviato le proprie deduzioni; rilevato che l'assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta che la società A.S.D. AQUILE CATANZARO ha fatto prendere effettivamente parte all'incontro i calciatori RICCIO Yago nato il 24/10/2000, GARIANO Gianluca nato il 06/03/2000, ARENA Francesco nato il 02/10/2000 e dal 21º del secondo tempo anche il calciatore PETITTO Christian nato il 13/01/2000; considerato, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto; visto quanto disposto in ordine ai limiti di età per la partecipazione al Campionato Regionale Juniores Under 19 di cui al C.U. C.R. Calabria n. 2 del 02/07/2019 e C.U. C.R. Calabria n. 42 del 02/10/2019; visto l'art. 10 del C.G.S.; delibera 1) accogliere il ricorso e infliggere alla società A.S.D. AQUILE CATANZARO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) accreditare alla società reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

 

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