C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 07/02/2020 – Delibera – Gara del 4/ 2/2020 REGGIOMEDITERRANEA – BAGNARESE
Gara del 4/ 2/2020 REGGIOMEDITERRANEA - BAGNARESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Catalano Pietro Carmelo (nato il 16.07.2003) appartenente alla società A.C.D. BAGNARESE durante la gara specificata in epigrafe al 20’ del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Catalano veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società A.C.D. Bagnarese, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società A.C.D. BAGNARESE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 9 acquisito sul campo dalla società ASD Reggiomediterranea; 2) inibire fino al 06/03/2020 il Sig. TRIPODI Cesare quale Dirigente Accompagnatore della società A.C.D. BAGNARESE firmatario della distinta di gara.; 3) infliggere al calciatore CATALANO Pietro Carmelo (nato il 16.07.2003) la squalifica per UNA gara effettiva; 4) infliggere alla società A.C.D. BAGNARESE l'ammenda di € 25,00.