C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 126 del 13/02/2020 – Delibera – Gara del 8/ 2/2020 LUDOS RAVAGNESE CALCIO – AFRICO
Gara del 8/ 2/2020 LUDOS RAVAGNESE CALCIO - AFRICO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: che al 22º del primo tempo l'allenatore della soc. Ludos Ravagnese Calcio, Aquilino GIuseppe, veniva espulso dall'arbitro per comportamento offensivo e minaccioso verso uno degli assistente arbitrale; che, in seguito alla suddetta espulsione diversi giocatori e dirigenti della Soc. Ludos Ravagnese Calcio circondavano il suddetto assistente arbitrale e lo minacciavano tanto che l'arbitro decideva di sospendere momentaneamente la gara e fare rientro negli spogliatoi; che, il citato assistente arbitrale mentre faceva rientro negli spogliatoi veniva ulteriormente offeso e minacciato assieme all'arbitro e all' altro AA da parte dei suddetti giocatori e dirigenti; che, la terna arbitrale una volta negli spogliatoi decideva di sospendere definitivamente la gara in quanto la porta dello spogliato veniva colpita con " forti pugni"; ritenuto che sebbene deprecabili le circostanze riferite dall'arbitro per mantenere la sua decisione di sospendere la gara e di non continuarla non appaiono tali da legittimare la decisione assunta; atteso che i fatti avvenuti in campo (protesta dei giocatori, allenatore e dirigenti nei confronti dell' assistente arbitrale) non sono stati tali da impedire all'arbitro di adottare i relativi provvedimenti disciplinari e riprendere la direzione in assoluta autonomia; che, per altro anche la presenza delle forze dell'ordine, il comportamento dei dirigenti della suddetta società anche se non improntata dalla collaborazione, non è affatto tale da costituire un obbiettiva situazione di pericolo per la terna arbitrale; che, l'arbitro, pertanto, ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessigli dalla regola numero 5 del regolamento del gioco del calcio.; che pertanto la gara per i suddetti motivi deve essere ripetuta ai sensi dell'articolo 10 del C.G.S.; visti gli artt. 8,9,e,10 del C.G.S.; delibera 1) annullare la gara di cui sopra rimandando al CRC in sede per la ripetizione della stessa; 2) squalificare per 4 giornate l'allenatore della società Ludos Ravagnese Calcio Sig. Aquilino Giuseppe per le proteste e il comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro; 3) infliggere alla società Ludos Ravagnese Calcio l'ammenda di € 500,00 per il comportamento tenuto dai propri dirigenti e calciatori.