F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80/TFN-SVE del 10 Marzo 2022 (motivazioni) – PGS Don Bosco ASD / ASD San Sisto – Reg. Prot. 75/TFN-SVE

 

Decisione/0080/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0075/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Giuseppe Lepore – Componente;

Roberta Landi – Componente (Relatore);

Carmine Fabio La Torre – Componente;

Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 1° marzo 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società PGS Don Bosco ASD (matr. 203062) contro la società ASD San Sisto (matr. 57907) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 6/E del 27 gennaio 2022 (premio di preparazione calciatore Bagianti Antonio n. 6.4.2003 – matr. 6.684.289 – ric. 333),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 25 giugno 2021, la PGS Don Bosco ASD ha adito la Commissione Premi chiedendo la condanna della ASD San Sisto al pagamento in suo favore di 2.216,00 a titolo di premio di preparazione ex art. 96 NOIF, per aver quest’ultima vincolato come giovane dilettante per la stagione sportiva 2019/2020 il calciatore Bagianti Antonio, tesserato per la ricorrente per le stagioni sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.

Con delibera pubblicata con C.U. n. 6/E del 27 gennaio 2022, la Commissione Premi ha accolto parzialmente il ricorso della PGS Don Bosco ASD, rideterminando in 1.108,00 (oltre penale di 277,00 in favore della FIGC) il diritto al premio in questione, giacché limitato ai cartellini delle stagioni 2017/2018 e 2018/2019.

Avverso tale delibera la PGS Don Bosco ASD ha proposto rituale impugnazione evidenziando: a) che la Commissione Premi avrebbe errato nel non considerare le stagioni 2015/2016 e 2016/2017 ai fini della commisurazione dell’indennità ex art. 96; b) che in base ai parametri federali il conteggio delle quattro annualità di tesseramento avrebbe fatto maturare in favore della ricorrente un premio di 2.216,00.

La ASD San Sisto, ritualmente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni.

La vertenza, discussa in modalità di videoconferenza nella riunione del 1 marzo 2022, è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo della PGS Don Bosco ASD va rigettato.

Nel caso che occupa l’Organo della Federcalcio ha correttamente applicato il comma 2 dell’art. 96 NOIF nella versione previgente alla riforma del 1 luglio 2019, la quale restringeva la premialità in parola alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Più nello specifico, non v’è dubbio che la reclamante si sia occupata per lungo tempo della formazione dell’atleta Bagianti, come conferma lo storico in atti. E sicuramente nelle stagioni che vanno dal 2015/2016 al 2018/2019 la PGS Don Bosco ASD ha annualmente vincolato il calciatore. Tuttavia, il legame tra atleta e sodalizio è cessato nella stagione 2018/2019 e, dunque, il rapporto associativo si è esaurito prima ancora che entrasse in vigore la novella dell’art. 96 NOIF. Sì che, ratione temporis, la premialità in questione non può che essere regolata dalla vecchia normativa. La delicata questione di diritto intertemporale, dopotutto, è da tempo risolta in tal senso da questo Tribunale, con orientamento condiviso dal Collegio di garanzia del CONI, il quale ha convenuto che devono escludersi “dall’ambito di applicazione di norme sopravvenute, aventi effetti che si esplicano in un certo arco temporale, i rapporti ormai esauriti, vale a dire i rapporti in relazione ai quali non si siano verificati gli eventi previsti entro l’arco temporale definito dalla norma previgente” (così, testualmente, Coll. gar. sport. CONI, 22 dicembre 2020, n. 65, che conferma Trib. fed. naz. FIGC, Sez. vert. econ., 22 giugno 2020, n. 65; ma v. anche, più di recente ed ex multis, Trib. fed. naz. FIGC, Sez. vert. econ., 23 luglio 2021, n. 13).

Ne consegue la conferma della decisione della Commissione Premi qui gravata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società PGS Don Bosco ASD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberta Landi                                                          Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 10 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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