F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 199/CSA pubblicata il 10 Marzo 2022 – Porto d’Ascoli s.r.l. S.S.D.

Decisione n. 199/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 194/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 194/CSA/2021-2022, proposto dalla società Porto d’Ascoli s.r.l. S.S.D.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 51/CS del 16.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.02.2022, l’Avv. Stefano Agamennone.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Porto d’Ascoli s.r.l. S.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Napolano Giordano, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 51 del 16.02.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone F Chieti F.C.1922 a r.l./Porto d’Ascoli s.r.l. S.S.D. del 13.02.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara e così motivato il provvedimento: “reagisce all’esultanza provocatoria dell’allenatore avversario animando pericolosamente il contesto del gioco, rivolgendosi successivamente nei confronti della terna dicendo che cazzo fate voi”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, ritenendola eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal proprio tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, il calciatore espulso si sarebbe limitato, in reazione alle provocazioni poste in essere dall’allenatore della squadra avversaria dinanzi alla panchina della società Porto d’Ascoli nella quale il Napolano era seduto essendo stato sostituito, a chiedere all’assistente dell’arbitro se avesse udito le espressioni profferite e di voler intervenire per far cessare tali provocazioni. 

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 febbraio 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione alla sanzione inflitta.

Il calciatore espulso, infatti, in conseguenza dell’esultanza provocatoria alla quale l’allenatore della squadra avversaria si era lasciato andare proprio davanti alla panchina del Porto d’Ascoli, comportamento, questo, per il quale egli è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con una giornata di squalifica, ha protestato nei confronti della terna arbitrale, ricorrendo all’uso di un’espressione rozza e certamente biasimevole.

Ritiene questa Corte che, avuto riguardo alle circostanze specifiche del caso in esame ed al fatto che si tratti di una condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara posta in essere dal calciatore in reazione immediata al comportamento provocatorio e ingiusto dell’allenatore avversario, la sanzione della squalifica di due giornate, che costituisce minimo edittale ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., possa essere ridotta a una giornata effettiva di gara, con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., la cui applicazione è espressamente fatta salva dallo stesso art. 36, comma 1, cit.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.   

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                        Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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