C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 25/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.33 della Società A.S.D. FILOGASO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 07.02.2020 ( squalifica calciatore GALATI Antonio fino al 31/12/2022, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).
RECLAMO n.33 della Società A.S.D. FILOGASO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 07.02.2020 ( squalifica calciatore GALATI Antonio fino al 31/12/2022, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’Avv. Barba Antonio, delegato della Società reclamante; RILEVA che il Giudice Sportivo, dopo aver letto gli atti della gara Filogaso – Real Pizzo, ha squalificato il calciatore della società Filogaso, Antonio Galati (nato il 21.09.2001) fino al 31.12.2022 per aver tenuto lo stesso una condotta violenta nei confronti del direttore di gara, avendolo colpito con un calcio al ginocchio. La società ASD Filogaso ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte contestando integralmente la ricostruzione dei fatti effettuata dal direttore di gara. Preliminarmente ritiene questa Corte che, preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine in ordine alla posizione del calciatore Galati, si rende necessaria disporre la convocazione a chiarimenti dell’arbitro per la seduta del 02 marzo 2020, in diversa composizione; P.Q.M. dispone la convocazione a chiarimenti dell’arbitro per la seduta del 2 MARZO 2020, in diversa composizione.
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