C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 25/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.34 della Società SPORTING CLUB CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 SGS del 06.02.2020 (squalifica calciatore IACINO Francesco fino al 05.04.2020, squalifica calciatore FELICETTI Alfonso per CINQUE gare effettive).
RECLAMO n.34 della Società SPORTING CLUB CORIGLIANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 SGS del 06.02.2020 (squalifica calciatore IACINO Francesco fino al 05.04.2020, squalifica calciatore FELICETTI Alfonso per CINQUE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara Sporting Club Corigliano – Juventus Club, ha squalificato il calciatore Francesco Iacino fino al 05.04.2020 per aver spinto l’arbitro durante la gara ed aver tentato di colpirlo con un pugno non riuscendoci, nonché ha squalificato il calciatore Alfonso Felicetti per cinque gare effettive per essersi avvicinato all’arbitro durante la gara in modo minaccioso. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Sporting Club Corigliano contestando integralmente la ricostruzione dei fatti effettuata dal direttore di gara, e chiedendo una congrua riduzione delle squalifiche inflitte. Questo Collegio ritiene che il reclamo è parzialmente fondato e vada accolto per i motivi che seguono. In ordine alla posizione del calciatore Felicetti, il comportamento dello stesso può essere ricondotto alla fattispecie prevista dall’art. 36 CGS di condotta gravemente irriguardosa che si concretizza in un contatto fisico, per cui è possibile comminare la sanzione della squalifica per quattro gare effettive. Passando alla posizione del calciatore Francesco Iacino, questo Collegio ritiene che il comportamento del Iacino, oltre ad integrare il tentativo di colpire il direttore di gara, sia da considerare gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara. La squalifica inflitta dal GS, pertanto, è congrua. P.Q.M. in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore Alfonso FELICETTI per QUATTRO gare effettive; conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante.
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