C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 25/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.36 della Società S.S.D.RIZZICONI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 13.02.2020 (squalifica calciatore GUERRISI Pasquale per TRE gare effettive).
RECLAMO n.36 della Società S.S.D.RIZZICONI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 13.02.2020 (squalifica calciatore GUERRISI Pasquale per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara ASI Sport Taurianovese - Rizziconi, ha inflitto al calciatore Pasquale Guerrisi la squalifica per tre gare effettive, poiché lo stesso, alla segnatura della rete si arrampicava sulla recinzione davanti ai sostenitori avversari effettuando dei gesti offensivi creando, così, pericolo di invasione. Avverso tale decisione la società SSD Rizziconi ha proposto reclamo contestando integralmente la ricostruzione dei fatti effettuata dal direttore di gara. Questo Collegio ritiene che il reclamo sia infondato e vada rigettato per i seguenti motivi. La società reclamante non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di circostanze che possano mettere in dubbio la ricostruzione effettuata dal direttore di gara, per cui si deve ritenere che i fatti per come riportati nel referto arbitrale si siano effettivamente svolti. La sanzione inflitta dal G.S. è congrua con il comportamento tenuto dal calciatore. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.
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