C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 134 del 03/03/2020 – Delibera – RECLAMO n.33 della Società A.S.D. FILOGASO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 07.02.2020 ( squalifica calciatore GALATI Antonio fino al 31/12/2022, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

RECLAMO n.33 della Società A.S.D. FILOGASO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 07.02.2020 ( squalifica calciatore GALATI Antonio fino al 31/12/2022, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il delegato della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA che il Giudice Sportivo, dopo aver letto gli atti della gara ASD Filogaso – Real Pizzo, ha squalificato il calciatore della società ASD Filogaso, Antonio Galati (nato il 21.09.2001) fino al 31.12.2022 per aver tenuto lo stesso una condotta violenta nei confronti del direttore di gara, avendolo colpito con un calcio al ginocchio. La società ASD Filogaso ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta contestando integralmente la ricostruzione dei fatti effettuata dal direttore di gara. Nella seduta del 24.02.2020, la Corte, preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine in ordine alla posizione del calciatore Galati, disponeva la convocazione a chiarimenti dell’arbitro per la seduta del 02 marzo 2020, in diversa composizione.

L’arbitro, sentito a chiarimenti nella seduta odierna, ha confermato il contenuto del referto. Pertanto risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, in considerazione che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata. Considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, all’entità e alle modalità dei fatti ascritti e, pertanto, appare conforme a giustizia la riduzione della stessa. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore GALATI Antonio fino al 30.6.2021 e dispone accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante. Conferma le misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva.

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