C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 134 del 03/03/2020 – Delibera – RECLAMO n. 37 della Società U.S.D. AFRICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 126 del 13.02.2020 (ripetizione della gara Ludos Ravagnese Calcio – Africo del 08.02.2020, Campionato Promozione).
RECLAMO n. 37 della Società U.S.D. AFRICO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 126 del 13.02.2020 (ripetizione della gara Ludos Ravagnese Calcio – Africo del 08.02.2020, Campionato Promozione).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo, l’integrazione e le controdeduzioni; sentiti l’avv. Versace Domenico in qualità di Presidente della società reclamante e l’avv. Franzò Loris Antonino in difesa della Società soccombente; RILEVA la Società Africo ricorre avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara disputatasi in data 8.2.2020 fra la Ludos Ravagnese Calcio e l’Africo, sostenendo la sussistenza delle condizioni per far luogo al provvedimento di sospensione da parte del direttore di gara, a causa del comportamento posto in essere dall'allenatore, dirigenti e calciatori della Società ospitante. In subordine chiede che, in caso di conferma del provvedimento del primo giudice, la gara riprenda dal momento in cui è stata interrrotta. La Società Ravagnese ha concluso per il rigetto del reclamo, evidenziando, fra l’altro, l’anomalia dell’intera procedura, posto che il direttore di gara, dopo aver redatto e inoltrato il suo referto, in base al quale il Giudice Sportivo ha assunto la decisione qui reclamata, ha ritenuto (dopo che la decisione del primo giudice era stata già assunta e resa nota a mezzo stampa) di inoltrare un supplemento di referto, con cui dettagliava i fatti avvenuti, aggravando la posizione dell’allenatore Aquilino Giuseppe. Ritiene la Corte che, anche considerando il contenuto del referto integrativo trasmesso in un secondo tempo dal Direttore di gara, non sussistevano, nella specie, le condizioni per fare luogo alla sospensione della gara, per le motivazioni correttamente evidenziate dal Giudice Sportivo. Invero, al di là del contenuto e dell’intensità delle minacce rivolte all’arbitro, in nessun momento della gara è stata in pericolo, nemmeno potenzialmente, l’incolumità della terna arbitrale, né si rinvengono situazioni tali da integrare un condizionamento psicologico tale da impedirne la conduzione in piena indipendenza. Devesi, peraltro, evidenziare, come già rilevato dal primo giudice, che erano presenti le forze dell’ordine, le quali non avevano motivo di intervenire. La decisione del primo giudice deve quindi essere confermata. Infondata è, poi, la domanda proposta in via gradita dalla Società Africo, di riprendere la gara dal momento della sospensione e nelle condizioni esistenti a quel momento. Invero ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 del Regolamento L.N.D. e 10, 5° comma, C.G.S., la prosecuzione della gara per i minuti residui dal momento della sospensione è ammissibile solo quando si siano verificati fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici. E non è questa la fattispecie in esame. P.Q.M. rigetta il reclamo e conferma la ripetizione della gara Ludos Ravagnese Calcio – Africo del 08.02.2020, Campionato Promozione; dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva; rimette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale in sede per gli adempimenti di competenza.
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