C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 31/03/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.24 a carico di: – Favale Carmine, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD VILLESE, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 3, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, all’audizione innanzi al Collaboratore della procura Federale; – ASD VILLESE CALCIO (ora A.S.D. VILLESE ACCADEMY – matricola 933876) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma, 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente per le condotte ascritte al proprio allenatore Scevola Massimo e al proprio dirigente accompagnatore Favale Carmine. Deferimento Procura Federale prot.nr.9758/1288 pfi 18/19/MDL/ps del 02.02.2020.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.24 a carico di:

- Favale Carmine, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD VILLESE, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 3, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, all’audizione innanzi al Collaboratore della procura Federale; - ASD VILLESE CALCIO (ora A.S.D. VILLESE ACCADEMY – matricola 933876) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma, 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente per le condotte ascritte al proprio allenatore Scevola Massimo e al proprio dirigente accompagnatore Favale Carmine. Deferimento Procura Federale prot.nr.9758/1288 pfi 18/19/MDL/ps del 02.02.2020.

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - visti gli interventi legislativi recanti misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti, ed in particolare il Decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020 inerente lo svolgimento dell’attività giudiziaria ed attività connesse; - preso atto della delibera del Presidente Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 178/A del 9 marzo 2020 che ha statuito la sospensione, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento e sino alla data del 3 aprile 2020, di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei procedimenti, tra gli altri quelli di cui al Titolo IV, Capo I, del Codice di Giustizia Sportiva; - ritenuto necessario, nel rispetto delle richiamate disposizioni poste in essere a tutela della salute pubblica, attuare ogni misura idonea a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica anche nell’ambito della giustizia sportiva; DISPONE il rinvio d ella seduta di avvio della fase dibattimentale del presente procedimento alla data del 10 giugno 2020 ore 15.30.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it