C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 157 del 16/06/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 24 a carico di: – FAVALE CARMINE, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD VILLESE CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 3, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, all’audizione innanzi al Collaboratore della procura Federale; – ASD VILLESE CALCIO (ora A.S.D. VILLESE ACCADEMY – matricola 933876) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente per le condotte ascritte al proprio allenatore Scevola Massimo e al proprio dirigente accompagnatore Favale Carmine. Deferimento Procura Federale prot.nr.9758/1288 pfi 18/19/MDL/ps del 03.02.2020.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 24 a carico di:

- FAVALE CARMINE, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD VILLESE CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 3, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, all’audizione innanzi al Collaboratore della procura Federale; - ASD VILLESE CALCIO (ora A.S.D. VILLESE ACCADEMY – matricola 933876) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente per le condotte ascritte al proprio allenatore Scevola Massimo e al proprio dirigente accompagnatore Favale Carmine. Deferimento Procura Federale prot.nr.9758/1288 pfi 18/19/MDL/ps del 03.02.2020.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare 1288 pfi 18/19, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alle condotte violente e minacciose poste in essere da persone non identificate nei confronti di alcuni tesserati della società A.S.D. Taverna in occasione della gara “A.S.D. Villese Accademy – A.S.D. Taverna” del 26.01.19 valevole per il Campionato di Promozione del C.R. Calabria. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 23.05.2019 al n. 1288 pfi18-19. Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine dall’ufficio, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - Lettera di incarico Prot. 13242/1288pfi18-19/CS/ps, - Raccomandata della LND Calabria, datata 1 febbraio 2019, alla Procura Federale della FIGC; - Esposto del Presidente della Società “ASD TAVERNA” datato 31.01.19; - Copia Rapporto di gara “Villese - Taverna” del 26.01.19 dell’Arbitro Spizzirri Francesco; - Copia Comunicato Ufficiale n. 106 del 31. 01. 2019; - Copia foglio censimento S.S. 2018-2019 ASD Taverna;

- Copia foglio censimento S.S. 2018-2019 ASD Villese; - Audizione Sig. Spizzirri Francesco del 26.06.2019; - Audizione Sig. Cardia Mirko del 26.06.2019; - Audizione Sig. Ierace Cosimo del 26.06.2019; - Audizione Sig. Folino Tommaso del 19.07.2019; - Audizione Sig. Parrottino Giancarlo del 19.07.2019; - Audizione Sig. Parrottino Pasquale Diego del 19.07.2019; - Convocazione ASD Villese; - Relazione del Collaboratore della Procura Federale; Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sopraindicati: 1)Scevola Massimo, allenatore della società ASD Villese Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, all’audizione innanzi al Collaboratore della procura Federale; 2)Favale Carmine, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD Villese Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, all’audizione innanzi al Collaboratore della procura Federale. Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, della società ASD Villese Calcio alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata: Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata a Scevola Massimo e Favale Carmine, e nei riguardi della ASD Villese Calcio, dagli stessi regolarmente ricevuta; Ritenuto di non dovere, allo stato, disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti sopra descritti e di avere, pertanto, l’intenzione di procedere al deferimento sulla scorta delle fonti di prova sopra indicate; Ritenuto che nei riguardi dell’allenatore Scevola Massimo si è provveduto al deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale dott. Mario Libertino; Visto l’art. 125 del C.G.S.; HA DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - Favale Carmine, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD Villese Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 3, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, all’audizione innanzi al Collaboratore della procura Federale; - la società ASD VILLESE CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente per le condotte ascritte al proprio allenatore Scevola Massimo e al proprio dirigente accompagnatore Favale Carmine. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 12 giugno 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è presente per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: - per Favale Carmine, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD Villese Calcio, l’inibizione per mesi tre; - per la società A.S.D. VILLESE Calcio (ora A.S.D. VILLESE ACCADEMY) l’ammenda di € 500,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga: - a FAVALE Carmine, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD Villese Calcio, l’inibizione per mesi (3)TRE; - alla società ASD VILLESE CALCIO (ora A.S.D. VILLESE ACCADEMY – matricola 933876) l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

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