C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 18/09/2020 – Delibera – Gara del 16/ 9/2020 TREBISACCE – CORIGLIANO CALABRO

Gara del 16/ 9/2020 TREBISACCE - CORIGLIANO CALABRO

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Corigliano Calcio; visto il preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla società Corigliano Calabro e rilevato che lo stesso non è conforme alla normativa vigente, poiché non è stata allegata la ricevuta attestante l'invio del preannuncio stesso alla controparte; rilevato inoltre la società reclamante non ha dato seguito al preannunciato reclamo entro le ore 18:00 del giorno successivo alla gara (cfr. C.U. 84/A FIGC Abbreviazione termini procedurali); visto il Comunicato Ufficiale n. 16 del 8 settembre 2020; delibera 1. dichiarare il preannuncio di reclamo inammissibile ed addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; 2. infliggere alla società CORIGLIANO CALABRO l'ammenda di € 500,00; 3. escludere la società CORIGLIANO CALABRO dalla manifestazione; 4. annullare la gara in epigrafe.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it